Ordinanza N. 581 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni
di immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1980
dal Giudice conciliatore di Cuneo nel procedimento civile vertente
tra la s.n.c. Angezio di Oggero Angela & C. e Borlino Natalino,
iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell’anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1980 il Giudice
conciliatore di Cuneo, adito dal proprietario di un immobile
destinato ad attività commerciale il quale chiedeva il rilascio
sulla base della necessità di effettuare urgenti lavori di
manutenzione, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
73, 29 e 59, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui limitano esclusivamente agli immobili destinati ad uso abitativo
la facoltà di recesso prevista dall’art. 59, n. 3, della legge
citata (concernente appunto l’ipotesi in cui l’edificio ove è
compreso l’immobile locato debba essere ricostruito o ne debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di
compiere gli indispensabili lavori);
Considerato che la Corte ha più volte escluso (sentt. 7 maggio
1981, n. 111, 15 luglio 1983, n. 252, 27 marzo 1987, n. 116)
qualsiasi omogeneità tra le locazioni concernenti immobili destinati
ad abitazione e quelli adibiti ad uso diverso, sulla base del diverso
rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti;
che da tale principio consegue che il secondo rapporto gode di
una maggiore libertà negoziale e quindi di una tutela normativa più
affievolita;
che, pertanto la proposta questione è manifestamente non
fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 73, 29 e 59, n. 3 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal
Giudice conciliatore di Cuneo con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI