Ordinanza N. 586 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), in relazione
all’art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Precuzzi
Carlo Vittorio ed altri contro l’Ufficio del Registro di Verbania,
iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1987 e pubbblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 1ª Serie speciale dell’anno
1987;
2) ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pichler
Wendelin ed altri contro l’Ufficio del Registro di Merano, iscritta
al n. 106 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª Serie speciale, dell’anno 1987;
3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Viterbo sul ricorso proposto da Bevignani
Claudio ed altro contro l’Ufficio del Registro di Viterbo, iscritta
al n. 219 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale, dell’anno 1987;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 20 ottobre 1986 e il 12
febbraio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Verbania (ord. n. 67/1987) e Viterbo (ord. n. 219/1987) è
stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro) per violazione degli artt. 3, primo comma, 25
(solo l’ord. 219), 53, primo comma, Cost., nonché 76 e 77, primo
comma, in relazione alla l. 9 ottobre 1971, n.825, art. 7, alla l. 12
aprile 1984 n. 68 e alla l. 24 dicembre 1985, n.777;
che i giudizi a quibus vertono sui ricorsi di Precuzzi Carlo
Vittorio ed altri e di Bevignani Claudio ed altro avverso gli avvisi
di accertamento di valore, ai fini dell’imposta di registro e
dell’INVIM, notificati dai rispettivi Uffici del registro di Verbania
e di Viterbo in relazione ad atti di compravendita di un’unità
immobiliare in edificio condominiale (ord. n. 67/87) e di un terreno
(ord. n. 219/87);
che le suddette norme, secondo i Collegi rimettenti,
apparirebbero sospette di incostituzionalità:
a) in quanto prevedono la determinazione forfettaria dei
valori dei beni immobiliari con la conseguente “impossibilità per
gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell’immobile”, in
contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione alle
leggi di delega (art. 7, primo comma, l. n. 825 del 1971, l. n. 68
del 1984, l. n. 777 del 1985) che fanno riferimento alla
“semplificazione (e non radicale trasformazione) dei sistemi di
determinazione degli immobili e di applicazione del tributo” ovvero a
“modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico
secondo i principi unitari e per prevenire l’evasione fiscale”;
b) in quanto prescindono dall’effettiva capacità contributiva
data la non corrispondenza tra i valori così forfettariamente
determinati e quelli reali, in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo
comma, Cost.;
c) in quanto determinano “evidenti disparità di trattamento
tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti in catasto e
fabbricati forniti di rendita catastale e tra aree fabbricabili ed
altri terreni” (dovendosi i normali criteri di accertamento applicare
solo ai fabbricati non accatastati e alle aree fabbricabili) ed in
quanto non estendono i nuovi criteri anche all’imposta di
successione, in contrasto con l’art. 3 Cost.;
d) in quanto “espropriano” il giudice tributario, (“quale
giudice naturale per la verifica del valore venale in comune
commercio dei beni e dei diritti”) del “potere di valutazione degli
immobili censiti in catasto con rendita”, in contrasto con l’art. 25
Cost.;
che con ordinanza in data 28 novembre 1986 la Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano, su ricorso proposto da Pichler
Wendelin ed altri contro l’Ufficio del Registro di Merano, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.
131 “nella parte in cui non prevede la non sottoposizione a rettifica
di valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di
rendita”;
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’infondatezza delle questioni prospettate;
Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni
identiche ovvero connesse, talché s’impone la riunione dei relativi
giudizi ai fini di un’unica pronuncia;
che quanto al dedotto eccesso di delega non si rinviene alcun
contrasto tra i criteri direttivi della legge di delega (n. 825 del
1971: art. 7, primo comma) e quanto in concreto disposto dal
legislatore delegato, risultando evidente che la determinazione
forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari
costituisce non altro che una “semplificazione” (tra le tante
possibili) del sistema di determinazione dei valori stessi; ciò deve
dirsi anche con riferimento al terzo comma dell’art. 1 della l. 12
aprile 1984, n. 68 violato, secondo il remittente Collegio (ord. n.
219/87), là dove dispone “modificazioni necessarie secondo principi
unitari”: invero tale legge di delega, al proposito, stabilisce più
precisamente che “possono essere apportate, tanto alle norme delegate
quanto a quelle di legge ordinaria, le modificazioni necessarie per
attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari”;
talché risulta ovvio come il legislatore delegante faccia
riferimento solo ad “eventuali” disposizioni modificatrici dirette a
garantire il coordinamento razionale dell’intero sistema tributario
(rectius tra i testi unici previsti dalla legge di delega), e non
già ad impedire l’introduzione di più semplici strumenti di
determinazione dell’imponibile nell’ambito della disciplina di una
singola imposta;
che pertanto manifestamente infondate vanno dichiarate le
questioni poste con riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione;
che uguale pronuncia si impone anche in relazione ai parametri
di cui agli artt. 3, 53 e 97 Cost., invocati per le assunte
situazioni di irrazionalità e disparità di trattamento che
scaturirebbero da una non omogenea applicabilità della
determinazione forfettaria dell’imponibile e – comunque – dalla non
corrispondenza al valore reale dell’imponibile determinato;
che, infatti, questa Corte ha escluso, in linea generale, la
illegittimità costituzionale del ricorso in materia tributaria a
presunzioni (cui si riconduce anche l’accertamento automatico o
forfettario) purché esse si fondino su indici concretamente
rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire
all’imposizione una base non fittizia (sentenza n. 283 del 1987);
che, ribadendosi tale assunto, va rilevato che il riferimento al
reddito catastale (opportunamente rivalutato secondo coefficienti di
aggiornamento) costituisce, là dove esiste, un indice effettivo e
concreto di rilevamento della capacità contributiva;
che la questione posta poi con riferimento all’effettiva
corrispondenza tra i valori così determinati e quelli reali si
incentra, in definitiva, sulle norme relative alla determinazione
delle risultanze catastali nonché su quelle che ne regolano gli
aggiornamenti più che sulle norme qui oggetto di impugnazione;
queste ultime, infatti, alle prime fanno mero rinvio con la semplice
aggiunta di un disposto di calcolo aritmetico, soggetto peraltro
anch’esso ad opportuni aggiornamenti, secondo le procedure ex art.
52, ultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986;
che pertanto, sotto lo specifico enunciato profilo, è l’intera
normativa sul catasto a venire in contestazione, peraltro non
impugnata dai remittenti;
che pure manifestamente infondata è la questione posta con
riferimento all’art. 25 Cost. poiché le norme impugnate avrebbero
privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili
censiti in catasto con rendita: la nozione di giudice naturale non si
esaurisce nel mero enunciato normativo di una competenza generale,
restando identificata anche attraverso le disposizioni tutte
relative, senza che la non irrazionale sottrazione di particolari
poteri ad un giudice abbia a comportare automaticamente la assunta
lesione dell’art. 25 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma,
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI