Ordinanza N. 589 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari
per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale,
dell’anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R.
Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell’art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre
1981 n.737 – Sanzioni disciplinari per il personale
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei
relativi procedimenti – nella parte in cui, per il pubblico
dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato)
condannato per “delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della P.S.”, prevede la sanzione disciplinare
“rigida” della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3
e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile
1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per “gravi delitti
non colposi”;
Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di
cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa
Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile
con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987);
che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni
nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa
Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la
manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento
ai dedotti parametri;
che quanto all’assunto eccesso di delega erroneamente il
Collegio a quo ha denunciato la norma per non avere essa previsto,
come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui
all’ordinamento dell’Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti,
come il rispetto di quanto enunciato dall’art.70 n. 6, l. n.121 del
1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto “per gravi
delitti non colposi”, sia da verificare alla luce dell’intero
contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a)
della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola
ipotesi dei “delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della P.S.” (la cui gravità, ai fini
dell’adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e
valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte
nella citata sentenza n. 270 del 1986);
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure
sotto il profilo del rispetto dell’art.76 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre
1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei
relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost.,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI