Ordinanza N. 59 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1971
Data deposito/pubblicazione
22/03/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
18, primo comma, e 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 2 aprile 1970 dal pretore di Brescia e il 23
aprile 1970 dal pretore di Voghera nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Sala Giuseppe ed altri e di Chiapponi
Carlo, iscritte ai nn. 234 e 242 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16
settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la società immobiliare Costa Merelli
contro il fallimento Costa Merelli e Bettoncelli Giannalberto, iscritta
al n. 309 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 286 dell’11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le tre ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento all’art. 24, primo e secondo comra, della
Costituzione le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti
norme del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare):
art. 15, nella parte in cui non prevede l’obbligo del tribunale di
disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio, onde far
valere le proprie ragioni in contraddittorio, con l’assistenza tecnica
del difensore;
art. 18, primo comma, nella parte in cui stabilisce che il termine
per l’opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
decorre dalla data di affissione dell’estratto della sentenza stessa
alla porta esterna del tribunale, senza che della pronunzia sia
richiesta la effettiva conoscenza dell’interessato;
che, con una delle tre ordinanze; è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale anche dell’art. 217 dello stesso decreto,
in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma,
della Costituzione, in quanto preclude al giudice penale, competente ad
accertare il reato di bancarotta, ogni indagine in merito ai fatti che
legittimano la dichiarazione di fallimento;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto di deduzioni
13 febbraio 1970, il signor Giannalberto Bettoncelli.
Considerato che la disposizione dell’art. 15 del r.d. 16 marzo
1942, n. 267, è stata dichiarata da questa Corte costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;
che con la stessa sentenza, confermativa della precedente decisione
n. 93 del 1962, è stata dichiarata altresì la manifesta infondatezza,
in riferimento all’art. 24 della Costituzione, della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 18, primo comma, del decreto
sopra menzionato;
che dalla suddetta decisione deve ritenersi risolta nel senso
dell’infondatezza anche la questione sulla legittimità costituzionale
dell’art. 217, in riferimento così all’art. 24, come all’art. 25,
primo comma, della Costituzione, posto che in essa è espressamente
richiamata la normativa circa la pregiudizialità civile in confronto
dell’accertamento dei reati fallimentari, e si è ritenuto che la
competenza circa la dichiarazione di fallimento e la relativa
opposizione è precostituita a favore del tribunale fallimentare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la
sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede
l’obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in
camera di consiglio;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18, primo comma, del predetto decreto,
proposta in riferimento all’art. 24 della Costituzione e già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 93 del 13 novembre 1962;
c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 217 dello stesso decreto, proposta in
riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione e già ritenuta non
fondata con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.