Ordinanza N. 59 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
06/03/1974
Data deposito/pubblicazione
06/03/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof.
GUIDO ASTUTI, Giudici,
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1972
dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra
Barbieri Luciano e Gotelli Guido ed altro, iscritta al n. 21 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visto l’atto di costituzione di Gotelli Guido;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe indicata è stata
sollevata – in riferimento all’art. 3 Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (assicurazione civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), “nella parte in cui assoggetta all’adempimento
dell’onere dell’invio di richiesta con lettera raccomandata
all’assicuratore e all’osservanza del termine di 60 giorni, la
proponibilità dell’azione esercitata ai sensi dell’art. 2054 cod.
civ., contro il proprietario od il conducente di veicoli compresi tra
quelli per i quali vi è obbligo dell’assicurazione per la
responsabilità civile”;
che, nel corso del giudizio, si è costituito il signor Guido
Gotelli, con deduzioni e memoria depositata il 9 gennaio 1974,
concludendo nel senso della legittimità della norma denunziata.
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con sentenza 1 marzo 1973, n. 24, in riferimento
alla medesima disposizione della Costituzione e che non vengono ora
addotti argomenti nuovi che possono indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art.22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe
indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 24 del 1
marzo 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere