Ordinanza N. 592 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle
locazioni di immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 30
novembre 1980 dal Pretore di Imperia, iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 77 dell’anno 1981;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 30
novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 69,
primo e terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte
in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza,
salve le ipotesi di cui all’art. 29 della legge citata;
che l’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’infondatezza
della questione;
Considerato che la disposizione denunziata è stata sostituita
dall’art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che, a prescindere dal contrasto tra la consolidata
interpretazione giurisprudenziale del previgente testo della norma e
la prospettazione del giudice a quo, è comunque necessario che
questi proceda ad un riesame della questione alla stregua della
citata nuova disposizione di legge onde valutare se persista la
rilevanza della questione stessa nel giudizio in corso dinanzi a lui;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia, onde
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel
giudizio in corso dinanzi a lui, essendo sopravvenuta la legge 6
febbraio 1987, n. 15.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI