Ordinanza N. 592 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1989
Data deposito/pubblicazione
29/12/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/12/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l’assicurazione
obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che
prestano attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza
emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile
vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano Antonio Tullio
Maroni ed altro, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione dell’Ispettoria Salesiana
lombardo-emiliana nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Carminati
Giovanni, già religioso appartenente alla Congregazione della Pia
Società di San Francesco di Sales, per ottenere la condanna
dell’Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese – presso il
quale aveva prestato attività lavorativa non retribuita come docente
di scuola media inferiore – alla regolarizzazione della propria
posizione previdenziale, l’adito Pretore di Varese ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico, primo
comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all’art. 38
della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle
assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non
retribuito a favore dell’ente di appartenenza, quando l’attività
svolta non sia spirituale; comunque, non sia strettamente
identificabile con la professione religiosa;
che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è
costituita l’Ispettoria Salesiana lombardo-emiliana, sollecitando la
declaratoria di infondatezza della questione, ed è intervenuta
l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l’inammissibilità
della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza;
Considerato che, secondo quanto ritenuto dal giudice a quo, il
suddetto Istituto scolastico costituisce diretta emanazione della
Congregazione religiosa di appartenenza del Carminati, e non è,
quindi, “terzo”;
che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 108 del
1977) e secondo l’indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari
anche di legittimità, il limite alla tutela previdenziale previsto
dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se
l’attività del religioso – di qualunque specie, ivi compreso
l’insegnamento – sia prestata a favore dell’Ordine o della
Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi
facenti parte, e non alle dipendenze di un “terzo”, dovendosi
escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la
sussistenza di opera compiuta “religionis causa” in adempimento dei
fini della congregazione;
che, conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile
per l’operatività del vigente sistema delle assicurazioni sociali
obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio
1956, n. 392 (Per l’assicurazione obbligatoria di invalidità,
vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro
presso terzi), in riferimento all’art. 38 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Varese con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI