Ordinanza N. 593 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
23 maggio 1950, n. 253 (“Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani”), modificato dall’art. 2-quinquies del
decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto
1974, n. 351 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1981
dal Pretore di Reggio Calabria, iscritta al n. 87 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 178 dell’anno 1982;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di
un immobile, rilasciato a seguito di conciliazione giudiziale allo
scopo di ottenere il risarcimento del danno ex art. 8 della legge 23
maggio 1950, n. 253, poiché il locatore non aveva adibito entro i
sei mesi l’unità immobiliare all’uso per il quale aveva agito, il
Pretore di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della citata norma in relazione all’art. 3 della
Costituzione;
che, premessa l’applicabilità della disposizione denunziata in
forza del rinvio di cui all’art. 82 della legge 27 luglio 1978, n.
392, il giudice a quo argomenta nel senso della sostanziale identità
di situazioni tra chi rilasci un immobile a seguito di provvedimento
giurisdizionale e chi il medesimo rilasci sulla base di un verbale di
conciliazione, intervenuto nel corso di un giudizio di recesso per
necessità del locatore;
che, pertanto, la previsione di un’azione per il ripristino del
rapporto ed il risarcimento del danno soltanto per la prima delle due
ipotesi, ove il locatore non destini l’immobile all’uso per cui aveva
promosso il giudizio, estintosi a seguito della conciliazione,
concreterebbe violazione del principio di eguaglianza;
che è intervenuta l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
l’infondatezza della questione;
Considerato che con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, la Corte ha
distinto il rilascio da parte del conduttore che avvenga in virtù di
un provvedimento giurisdizionale, rispetto all’ipotesi in cui la
riconsegna dell’immobile abbia avuto luogo in conseguenza della
disdetta del contratto motivata da esigenze del locatore, la cui
effettiva necessità risulta verificata, attraverso un accertamento
giurisdizionale, esclusivamente nel primo caso;
che anche nella specie si verte in tema di atto volontario,
posto liberamente in essere dalle parti, poiché il carattere
giudiziale della conciliazione non priva la stessa della natura di
negozio giuridico, riguardo al quale è dato valersi dei rimedi
previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con
dolo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253
(“Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani”),
modificato dall’art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n.
236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in
relazione all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio
Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI