Ordinanza N. 594 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili
urbani”), modificato dall’art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 21 (“Dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili adibiti ad uso di abitazione”), promosso con ordinanza
emessa il 3 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Bologna, iscritta
al n. 397 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 1982;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Bologna, adito per il
recesso da un contratto di locazione relativo ad immobile destinato
ad uso diverso dall’abitativo, avendo il locatore fatto valere le
cause previste dall’art. 59, nn. 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 73 della legge citata (come modificato dall’art. 1 bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo
1979, n. 93);
che tanto la mancata estensione delle cause di recesso
concernenti la sublocazione parziale che la mancata equiparazione
dell’immobile agli “usi diversi”, concreterebbero, a parere del
giudice a quo, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che l’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’infondatezza
della questione;
Considerato che la Corte ha costantemente affermato come il
principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento soltanto a
parità di situazioni, la cui valutazione è riservata alla
discrezionalità del legislatore;
che è stato altresì più volte rilevato (sentt. nn. 111 del
1981, 252 del 1983 e 116 del 1987) come nessuna omogeneità sussista
tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad
abitazione e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso,
in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto,
nonché come al secondo tipo di rapporti venga accordata una tutela
normativa più affievolita;
che nessuna indicazione ha fornito il giudice a quo circa la
asserita violazione dell’art. 24 della Costituzione;
che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), modificato
dall’art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 (“Dilazione
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti
ad uso di abitazione”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Bologna, con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI