Ordinanza N. 595 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di
immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1982
dal Pretore di Trecastagni, iscritta al n. 587 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18
dell’anno 1983;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di determinazione del
canone, il Pretore di Trecastagni ha sollevato – in relazione agli
artt. 41, 42 e 47 della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n.
392, osservando che il calcolo del canone basato sul costo di
produzione anziché sul valore di mercato dell’immobile – che si
asserisce essere superiore al primo – scoraggerebbe gli investimenti
immobiliari penalizzando chi voglia locare un immobile;
che l’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’infondatezza
della questione richiamando la discrezionalità della scelta
legislativa verso un regime di prezzi amministrati delle locazioni,
basata su un sistema parametrico predeterminato (il quale non
necessariamente esprimerebbe valori inferiori a quelli “di mercato”,
evidentemente controvertibili);
Considerato che nella narrativa dell’ordinanza di rimessione il
giudice a quo dà esplicitamente atto di come la locatrice convenuta
in giudizio per la determinazione dell’equo canone abbia eccepito
l’inapplicabilità di quest’ultimo al rapporto controverso
trattandosi di immobile locato per uso stagionale;
che la Corte ha affermato che “il requisito della rilevanza
implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel
procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale:
solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il
giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza
il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la
sospensione del procedimento” (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);
che nella fattispecie dedotta dinanzi al giudice rimettente
soltanto la soluzione negativa dell’eccezione sollevata da parte
convenuta renderebbe rilevante il giudizio di costituzionalità;
che quest’ultimo, pertanto, non può essere ammesso per difetto
di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), sollevata in
riferimento agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di
Trecastagni con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI