Ordinanza N. 596 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina
delle locazioni di immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa
il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 7 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 dell’anno 1984;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso dal conduttore di
un’area adibita a deposito di macchinari nei confronti
dell’acquirente dell’immobile, allo scopo di esercitare il diritto di
riscatto ex art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il Tribunale
di Catania ha sollevato – in relazione all’art. 3 della Costituzione
– questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 27 e 38 della legge citata, nella parte in cui non
prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori di aree
nude seppur destinate allo svolgimento di una delle attività
indicate nell’art. 27 della legge;
Considerato che in base al “diritto vivente” deve ritenersi che la
disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina
delle locazioni di immobili urbani”), riguardo al diritto di
prelazione in caso di vendita di immobili urbani destinati ad uso
diverso dall’abitativo, comprende tutti gli immobili, nei quali venga
esercitata una delle attività contemplate dal citato art. 27 e
pertanto si estende anche alle aree non edificate;
che la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
cassazione argomenta nel senso del carattere ordinario e non più
eccezionale del regime definitivo posto dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392, per le locazioni abitative e non, il quale viene pertanto ad
integrare i generali principi codicistici;
che in particolare, l’interpretazione riduttiva, che escludeva
dai benefici della legislazione vincolistica gli immobili non
riconducibili al concetto di costruzione, può considerarsi superata
con il venir meno della contingente normativa di cui alle leggi
speciali;
che, a termini dell’art. 812 del codice civile, anche la
porzione di terreno deve qualificarsi come immobile ed all’attività
in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dal titolo I, capo
II, della citata legge n. 392 del 1978;
che, in conclusione, deve affermarsi che il corrente dato
interpretativo, condiviso dalla Corte, esclude il presupposto
affermato dall’ordinanza di rimessione, onde la relativa questione
risulta priva di fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), sollevata dal
Tribunale di Catania con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI