Ordinanza N. 6 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
27/01/1979
Data deposito/pubblicazione
27/01/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/01/1979
EDOARDO VOLTERRA – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO
– Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE
– Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Giudici,
del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promossi con le ordinanze emesse il 27 novembre, il
17 e il 28 dicembre 1974 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Forlì sui ricorsi proposti dall’Ente ospedaliero G.B. Morgagni,
dall’Ente Morale Istituto Datalizio, dall’Ente Comunale di Assistenza
di Forlì e dall’Ente Morale “Casa di Riposo” di Forlì, iscritte ai
nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo
1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 27
novembre e il 17 dicembre 1974 (pervenute nella Cancelleria di questa
Corte il 17 dicembre 1977) la Commissione tributaria di 2 grado di
Forlì ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645), nella parte in cui prevede la tassabilità delle
plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a
bilancio ma non esercenti attività commerciale;
considerato che il predetto art. 106 è stato, limitatamente alla
parte denunziata, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa
Corte con la sentenza n. 32 del 1975;
che, pertanto, tale disposizione ha cessato di avere efficacia e
non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost. e 30,
terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 106 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata
con le ordinanze in epigrafe dalla Commissione di 2 grado di Forlì.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
F.to: GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROHERSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere