Ordinanza N. 6 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
04/01/2001
Data deposito/pubblicazione
04/01/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/2000
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dalla Commissione
tributaria regionale di Venezia sul ricorso in appello proposto dalla
Direzione regionale delle entrate del Veneto, sezione di Padova,
contro Protti Adelaide, iscritta al n. 433 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a
serie speciale, dell’anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che – nel corso di un giudizio proposto da un
contribuente per ottenere il rimborso di somme pagate, a titolo di
imposta, sull’indennità percepita in occasione di una procedura
espropriativa di terreno ubicato in zona definita di tipo “F” dagli
strumenti urbanistici – la Commissione tributaria regionale di
Venezia, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 (pervenuta alla
Corte il 20 giugno 2000), iscritta al n. 433 del registro ordinanze
2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera a)
dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (Differimento dei termini
per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni
versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari,
previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento
dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per
l’anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti), 27 aprile 1992,
n. 269 (Differimento dei termini per la presentazione delle
dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione
agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 1991 e altre disposizioni
tributarie urgenti) e 25 giugno 1992, n. 319 (Differimento di taluni
termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei
termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per
l’anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti);
che il rimettente rileva che i decreti-legge, i cui effetti
vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona omogenea “F”,
di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la tassazione delle
“plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che
non esercitano imprese commerciali, di indennità d’esproprio o somme
percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga
natura”, precedentemente prevista, per i soli terreni rientranti
nelle zone omogenee A, B, C e D, dall’art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale);
che il rimettente stesso ritiene che la disposizione
denunciata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, essendo “eccessivo e ingiustificato” che la
discrezionalità del legislatore possa estendersi fino al punto di
paralizzare il recupero di quanto indebitamente pagato, soprattutto
“quando le somme oggetto di imposizione non siano state versate in
osservanza del criterio della capacità contributiva”.
Considerato che l’ordinanza non appare adeguatamente motivata
sotto l’aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini
della controversia all’esame del giudice a quo;
che, in particolare, l’ordinanza medesima, limitandosi a
precisare che l’indennità di espropriazione è stata erogata “a
seguito del provvedimento 29 aprile 1991”, non espone in alcun modo
le ragioni, né indica gli elementi (tra cui, in particolare, la data
del titolo posto a fondamento del diritto all’indennità) che
inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto
la disciplina della disposizione denunciata, in una materia
caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti
giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle
plusvalenze previste dall’art. 11 della legge n. 413 del 1991;
che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per
dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, la questione
va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 24
marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella