Ordinanza N. 60 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1971
Data deposito/pubblicazione
22/03/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI Giudici,
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio
1969 dal pretore di Borgo Val di Taro nel procedimento civile vertente
tra Bucchiotti Ubaldo e Bucci Alceste, iscritta al n. 387 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica
n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Giuseppe VERZÌ.
Ritenuto che il pretore di Borgo Val di Taro, con ordinanza 26
luglio 1969, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 514
del codice di procedura civile nella parte in cui non esclude
dall’espropriazione alcuni beni, come “i mobili di casa e di cucina”,
indispensabili al debitore e ai familiari conviventi con lui;
che, secondo l’ordinanza, l’espropriabilità di questi mobili
contrasterebbe con la dignità della persona e con le esigenze del
gruppo familiare (costituzionalmente tutelate) essendo tali beni ”
strettamente attinenti allo svolgimento della personalità umana” ed
avendo essi “la funzione di garantire una decorosa convivenza al nucleo
familiare e di assicurarne l’ordinato sviluppo umano e culturale”;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che il legislatore nella norma denunciata ha tenuto
conto dei bisogni essenziali della persona, considerata sia in se
stessa che nel seno del gruppo familiare, sottraendo al pignoramento
alcuni beni ritenuti indispensabili al debitore e alla famiglia (come
vesti, letto, utensili da cucina e di casa, strumenti del mestiere) e
così contemperando gli interessi del debitore con quelli del creditore
procedente;
che pertanto l’elenco dei beni pignorabili è frutto di una scelta
a cui il legislatore è pervenuto nell’esercizio non irragionevole del
suo potere discrezionale insindacabile in questa sede;
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 514 del codice
di procedura civile proposta, con l’ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.