Ordinanza N. 60 del 1977
Corte Costituzionale
Data generale
30/03/1977
Data deposito/pubblicazione
30/03/1977
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/03/1977
OGGIONI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHERSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
primo e secondo, della legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei
termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell’art.
274 del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre
1974 dal tribunale di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra
Tantarelli Franco e Ferrari Mario, iscritta al n. 429 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l’atto di costituzione di Tantarelli Franco, nonché l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 il tribunale
di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n.
1047, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma secondo, 29 p.p., 30,
commi penultimo ed ultimo, 136, comma primo, della Costituzione,
nonché dell’art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di salvaguardia dei
diritti dell’uomo, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza,
ed in particolare del tempo ragionevole, dell’intangibilità del
giudicato e dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa.
Considerato che successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza
in epigrafe e alla costituzione della parte e all’intervento della
Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata la legge 19
maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) la quale
sostituisce all’art. 250 del codice civile il proprio art. 102;
all’articolo 270 del codice civile il proprio art. 114, il quale
dispone che l’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità naturale è imprescrittibile, abroga con il
proprio art. 115 gli artt. 271 e 272 del codice civile e all’art. 232
prescrive che le nuove disposizioni relative all’azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale si
applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore
della legge;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valuti la
rilevanza della questione proposta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA – GUIDO ASTUTI –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere