Ordinanza N. 61 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
25/03/1976
Data deposito/pubblicazione
25/03/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
luglio 1942, n. 907 e succesive modifiche contenute nella legge 3
gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi,
promossi con ordinanze emesse:
1) dal tribunale di Crema il 31 ottobre 1973, dalla Corte d’appello
di Roma il 22 maggio, 2 luglio e 12 luglio 1973, dal tribunale
dell’Aquila il 12 marzo 1974, dal tribunale di Cremona il 16 ottobre
1973, dal tribunale di Brescia il 16 gennaio 1974, dal tribunale di
Bolzano il 27 giugno 1974, dal tribunale di Varese il 10 giugno 1974,
dal tribunale di Udine il 17 maggio 1974, dal giudice istruttore del
tribunale di Milano l’8 febbraio 1974, dal tribunale di Roma il 12
febbraio 1974 e dalla Corte d’appello di Catanzaro il 15 maggio 1974,
iscritte ai nn. 23, 105, 106, 110, 228, 238, 303, 350, 368, 400, 404,
430 e 436 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 69, 119, 126, 167, 263, 284, 289, 309,
296, 324, e 317 dell’anno 1974;
2) dal tribunale di Palmi il 18 gennaio, il 1 e il 6 marzo 1974,
iscritte ai nn. 538, 539 e 540 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell’anno 1975;
3) dalla Corte suprema di cassazione – sezione III penale il 21
febbraio 1974, dalla Corte d’appello di Catanzaro l’8 novembre 1974,
dal tribunale di Roma il 7 novembre 1974, dalla Corte d’appello di
Firenze il 18 novembre 1974 e il 27 gennaio 1975, dal tribunale di
Sondrio il 28 gennaio 1975, dal tribunale di Bologna il 10 febbraio
1975, dal tribunale di Montepulciano il 27 novembre 1974, e dalla Corte
d’appello di Venezia il 31 ottobre, 7 e 18 novembre, 2, 5, 16 e 19
dicembre 1974, 9 e 16 gennaio 1975, iscritte ai nn. 14, 70, 72, 101,
130, 137, e da 145 a 157 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 88, 120 e 159 dell’anno
1975;
4) dalla Corte suprema di cassazione – sezione III penale – il 22
novembre 1974, dal tribunale di Firenze il 10 dicembre 1974, dalla
Corte d’appello di Catanzaro il 24 gennaio 1975 e il 12 dicembre 1974,
e dal tribunale di Forlì il 6 dicembre 1974, 21 gennaio, 28 febbraio e
17 gennaio 1975, iscritte ai nn. 171, 172, 197, 209, 244, 245, 246 e
264 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 166, 181, 188 e 202 dell’anno 1975;
5) dal tribunale di Ravenna il 26 maggio 1975, dal tribunale di
Milano l’11 febbraio 1975, dal tribunale di Torino il 23 maggio 1975,
dalla Corte d’appello di Catanzaro il 23 e 25 maggio 1975, dal
tribunale di Bologna il 28 maggio 1975, dal tribunale di Forlì il 13
dicembre 1974 e dal tribunale di Voghera il 21 aprile 1975, iscritte ai
nn. 305, 306, 317, 318, 324, 325, 332, 333 e 355 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 235,
242 e 249 dell’anno 1975.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata in riferimento agli artt. 32, comma primo, 41 e 43 della
Costituzione la questione di legittimità costituzionale della legge 17
luglio 1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e
precisamente degli artt. 45 e seguenti, o 45 e seguenti in relazione al
66, o 45, 66 n. 5 e 73, o 45, 46, 47, 57 e 66 n. 5, o 43 e 103, o 66 n.
5, 75 e 80; e delle successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio
1951, n. 27 o di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli
artt. 1, 4 e 12;
che, nei giudizi in cui ha spiegato intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione
per difetto di rilevanza, sotto vari profili e per diverse ragioni; e
che, nella memoria ha altresì ricordato: che con l’art. 7, comma
primo, della legge 10 dicembre 1975, n. 724, recante “disposizioni
sull’importazione e commercializzazione all’ingrosso dei tabacchi
lavorati e modificazione delle norme sul contrabbando di tabacchi
esteri”, è stato modificato il testo dell’art. 341 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (“approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale”) nel senso che “ai fatti di
contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si
applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo” e cioè
quelle relative alle violazioni doganali; e che con il secondo comma
dello stesso art. 7 si è stabilito che “in deroga alla norma dell’art.
20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente
articolo – e cioè quelle di cui al ricordato primo comma – si
applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente
all’entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile”; e da ciò ha dedotto che, ove mai
sia esistita, la rilevanza della questione sarebbe venuta meno, dato
che agli imputati nei processi a quibus, se riconosciuti colpevoli,
sarebbero divenute applicabili le pene previste dalla legge doganale e
non quelle, più gravi, già previste dalla legge n. 27 del 1951;
che i giudizi, avendo ad oggetto la detta questione, possono essere
riuniti.
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
724 del 1975 ed in forza del citato art. 7 di detta legge, per tutti i
giudizi come sopra promossi si appalesa necessario che i relativi
giudici accertino se sussista tuttora la rilevanza della ripetuta
questione e nei termini in cui ciascuno di essi l’ha sollevata;
che, conseguentemente, occorre disporre la restituzione degli atti
ai predetti giudici.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe
vengano restituiti ai tribunali di Crema, de l’Aquila, di Cremona, di
Brescia, di Bolzano, di Varese, di Udine, di Palmi, di Roma, di
Sondrio, di Bologna, di Montepulciano, di Firenze, di Catanzaro, di
Forlì, di Ravenna, di Milano, di Torino e di Voghera, alle Corti
d’appello di Roma, di Catanzaro, di Firenze, di Venezia e alla Corte
suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere