Ordinanza N. 62 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
25/03/1976
Data deposito/pubblicazione
25/03/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3
gennaio 1951, n. 27, relative al mopolio di Stato sui tabacchi;
dell’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la
repressione della violazione delle leggi finanziarie); e del d.l. 20
aprile 1974, n. 104 (modifica dell’art. 538 del codice di procedura
penale), convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226, promossi con le
ordinanze emesse:
1) dalla Corte suprema di cassazione – sezione III penale – il 28
gennaio 1974 e dal tribunale di Verona il 18 aprile 1974, iscritte ai
nn. 251 e 271 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 187 e 231 dell’anno 1974;
2) dalla Corte suprema di cassazione – sezione III penale – il 24
maggio, 21 marzo, 8 marzo, 10 maggio, 18 marzo, 7 ottobre e 11 novembre
1974, e dal tribunale di Forlì il 13 dicembre 1974, iscritte ai nn.
17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 41, 126,
174 e 195 dell’anno 1975.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:
a) con tutte le ordinanze: la questione di legittimità
costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 907, ovvero di alcuni
articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti; e
successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27, per
contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;
b) con le ordinanze nn. 251 e 271/1974 e 17, 19, 20, 22, 27, 108,
188 e 243/1975: la questione di legittimità costituzionale dell’art.
20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all’art. 2 del codice
penale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
c) con le ordinanze nn. 17 e 22/1975: la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104,
per contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111,
comma secondo, della Costituzione;
che l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le dette
questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, ed in
particolare, in ordine alla prima questione, ha eccepito
l’inammissibilità di essa per difetto di rilevanza sotto vari profili
e per diverse ragioni e, in memoria, anche e definitivamente a seguito
dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e in
dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo)
dell’art. 7 di detta legge; ed in ordine alle altre due questioni, si
è tra l’altro riportata alle sentenze di questa Corte nn. 164 e 184
del 1974, con cui codeste questioni sono state rispettivamente
dichiarate non fondate;
che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse
questioni, possono essere riuniti.
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 724
del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall’art. 7 di detta
legge, si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato la
prima questione accertino se sussista tuttora la rilevanza della
ripetuta questione, così come da ciascuno di essi prospettata;
che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le
sopraricordate sentenze le ha ritenute non fondate (e con le ordinanze
nn. 279 del 1974, 89, 182 e 245 del 1975 e nn. 144 e 249 del 1975,
rispettivamente, ne ha dichiarata la manifesta infondatezza) e che
nelle ordinanze sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e
prospettati nuovi profili per cui la Corte debba o possa mutare avviso;
che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute
manifestamente infondate la seconda e la terza delle indicate
questioni;
e che, del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi in cui è
stata sollevata la prima questione debbono essere restituiti ai giudici
a quibus.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie) in relazione all’art. 2 del
codice penale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Verona e di
Forlì e dalla Corte suprema di cassazione;
b) della questione di legittimità costituzionale dell’articolo
unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell’art. 538 del
codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 24,
comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte
suprema di cassazione;
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe
vengano restituiti ai tribunali di Verona e di Forlì ed alla Corte
suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere