Ordinanza N. 627 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni (“Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell’infanzia”), promosso con ordinanza emessa il
24 ottobre 1985 dal Tribunale di Brescia, iscritta al n. 175 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24
ottobre 1985, ha sollevato, nel corso del procedimento civile
vertente tra l’I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 della legge 29 dicembre 1975, n. 698 (“Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la protezione
della maternità e dell’infanzia”) in quanto dispone nell’ultimo
comma che l’importo dell’indennità di anzianità maturata dal
personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al
lavoratore, ma sia versata all’Ufficio liquidatore del soppresso
Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi,
venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del
rapporto con l’ente pubblico ricevente, il trattamento di fine
servizio, nella misura complessiva corrispondente all’indennità
maturata secondo il regolamento dell’ONMI e all’indennità spettante
per la continuazione del rapporto di impiego presso l’ente pubblico
ricevente;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della norma denunciata con riferimento ai parametri costituzionali
invocati, nell’assunto che essa creerebbe una ingiustificata
diversità di trattamento tra situazioni uguali là dove prevede una
ritardata corresponsione della indennità a chi prosegua nel rapporto
di lavoro, escludendo altresì la possibilità di operare la
liquidazione con riferimento all’ultima retribuzione precedente alla
cessazione del servizio e conducendo infine ad una tardiva
insufficiente retribuzione dell’attività prestata presso l’ONMI;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero
infondata;
considerato che in relazione alla dedotta eccezione di
inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza
contenuta nella ordinanza di rinvio;
che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, e per i
medesimi profili ora denunciati non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1975, n. 698, modificato dall’art. 5 della legge 1° agosto
1977, n. 563;
che l’ordinanza di rimessione, anche se successiva alla
menzionata sentenza, né si fa carico di detta pronuncia né comunque
contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la
propria precedente giurisprudenza, anche perché nessun cenno essa
contiene in ordine agli elementi di fatto che potrebbero far
diversificare la questione da quella che formò oggetto della
precedente richiamata sentenza di questa Corte;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698
(“Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell’infanzia”) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Brescia (reg.
ord. n. 175 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI