Ordinanza N. 63 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
25/03/1976
Data deposito/pubblicazione
25/03/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
maggio 1974, n. 115 (norme per accelerare i programmi di edilizia
residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promosso con
ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal tribunale amministrativo
regionale del Piemonte sul ricorso di Mezzano Massimo contro la Regione
Piemonte ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5
novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 28 gennaio 1975 del
T.A.R. del Piemonte, questione di legittimità – in riferimento agli
artt. 3 e 113, comma secondo, della Costituzione – dell’art. 7 d.l. 2
maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia
residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale
esclude la facoltà di sospensione in sede giurisdizionale dei
provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle
opere di cui all’art. 9 della legge 1971, n. 865, “quando il
procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti
dagli atti catastali”.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata
già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 227 del 1975, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma denunziata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l’ordinanza in epigrafe indicata,
dell’art. 7 del dl. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i
programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno
1974, n. 247; articolo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 227 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere