Ordinanza N. 630 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96
(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o
razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza
emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso
proposto da Finzi Diego e l’I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 57, 1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la
Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari
superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del
beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di
età alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la
P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto,
violando l’art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente
discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento
della qualità di “perseguitati”, non abbiano potuto costituire detto
rapporto per cause indipendenti dalla loro volontà e comunque
connesse alle persecuzioni subite;
che la censura investe non già la fissazione del suddetto termine
di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato
presupposto condizionante del beneficio – termine riconosciuto, anzi,
dal giudice a quo rispondente ad un ragionevole esercizio della
discrezionalità legislativa -, bensì la mancata previsione della
sua non operatività nei sopra descritti casi di difetto di tale
presupposto non riconducibile a volontà dell’interessato;
che nell’ordinanza, tuttavia, non è in modo alcuno precisato se
e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti
casi, sicché mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi
l’effettiva sussistenza della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96,
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI