Ordinanza N. 631 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla
legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza
emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in
relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336
(Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al
compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri
di ruolo, all’entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero
privi di qualifica apicale;
che identica questione è già stata dichiarata non fondata da
questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza
in epigrafe non si rinvengono nuovi e diversi profili di
illegittimità costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n.
627, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI