Ordinanza N. 632 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato
dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa
il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con
ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all’art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968
n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla
legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono
il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo
dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336
del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;
che questione identica è già stata dichiarata da questa Corte
non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell’ordinanza di
rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di
illegittimità costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
n. 627; sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI