Ordinanza N. 637 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi”) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal Pretore di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Moschini Mauro, iscritta al n. 353
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell’anno 1987;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dal Pretore di Vittorio
Veneto nel procedimento penale a carico di Oliana Maurizio, iscritta
al n. 400 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell’anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto che il Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza del 24
marzo 1987 (Reg. ord. n.400/87), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost.,
dell’art. 5, commi quarto e sesto, legge 18 aprile 1975 n. 110
(“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi”), nella parte in cui la
detenzione di un’arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è
punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione
illegale di arma comune da sparo, anche per l’inapplicabilità alla
prima ipotesi dell’attenuante del caso di lieve entità di cui
all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in
tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a
sfavore della prima detenzione, che presenta, invece, evidenti
profili di minore pericolosità e gravità;
che il Pretore di Sondrio, con ordinanza del 9 aprile 1987 (Reg.
ord. n. 353/87), ha sollevato identica questione, nonché altra
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3,
comma primo, Cost., del medesimo art. 5, commi quarto e sesto, della
legge 18 aprile 1975 n.110, nella parte in cui parifica, ai fini
della punizione e della misura della sanzione, l’ipotesi della
detenzione di un’arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali
tali da consentirne la trasformazione e l’utilizzazione in senso
offensivo e l’ipotesi della detenzione di un’arma giocattolo
fabbricata con materiale inconsistente, ma priva di tappo rosso,
così irrazionalmente prevedendo il medesimo trattamento
sanzionatorio per le due ipotesi, sebbene la prima presenti evidenti
aspetti di maggiore gravità e pericolosità;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
manifestamente infondate o, comunque, infondate;
Considerato che, per l’identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che la prima delle suddette questioni – previsione, per la
detenzione di un’arma giocattolo priva di tappo rosso, di un minimo
edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di un’arma comune
da sparo – è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con
sentenza n.171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n.
307 del 1986 e n. 162 del 1987, e che nelle ordinanze di rimessione
non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
che in ordine alla seconda questione, se è vero che il divieto
di detenere armi giocattolo trasformabili in senso offensivo mira, in
particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad offendere la
persona mentre il divieto di armi giocattolo prive di tappo rosso
mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad
intimidire la persona, è anche vero che in entrambi i casi unico è
lo scopo ultimo dell’incriminazione: ed infatti quest’ultima è in
ogni caso diretta ad impedire che l’arma giocattolo sia comunque
utilizzata per un fine distorto ossia per un uso diverso dal semplice
giuoco; e che, pertanto, non è irrazionale che il legislatore, nella
sua discrezionalità, abbia unificato le predette due ipotesi in
un’unica previsione normativa;
che, d’altra parte, come affermato dalla sent. n. 171 del 1986,
in relazione ad analoga questione, non per il solo rilievo che le due
ipotesi siano diverse nel disvalore, esiste una manifesta
irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto è pur
sempre rimesso al giudice, nell’esercizio della discrezionalità di
cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti
minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità
dell’oggettiva antigiuridicità delle diverse fattispecie;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi quarto e
sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento
all’art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di
Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI