Ordinanza N. 639 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
comma e 661 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 3 novembre 1986 dal Pretore di Pavia nel procedimento
civile vertente tra la s.p.a. AGIP Petroli e Comizzoli Narciso,
iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 1987;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Pavia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della
legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28
cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per
i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile
del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al
locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel
contratto, con ciò riservandogli un trattamento deteriore rispetto a
quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa è stata sollevata non in sede di
convalida, ma nel successivo giudizio ordinario conseguente
all’opposizione dell’intimato, per il quale si ritiene pacificamente
che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza;
che d’altra parte la competenza territoriale inderogabile
stabilita per lo speciale procedimento per convalida di sfratto
corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende
necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla
mancata comparizione dell’intimato, a cagione delle quali essa detta
non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);
che il locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga
convenzionale della competenza, ben può agire nelle forme ordinarie;
che, non essendo perciò ravvisabile nella disciplina impugnata
alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 c.p.c.,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Pavia
con ordinanza del 3 novembre 1986 (r.o. 803/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI