Ordinanza N. 64 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
25/03/1976
Data deposito/pubblicazione
25/03/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
e dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 12 marzo, 15 maggio e 4 giugno 1974 dal
pretore di Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Pavone Grazia, Francesconi Elide e Cucco Anna, iscritte ai nn. 266, 286
e 386 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 289 del 6 novembre
1974;
2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1975 dal pretore di Civitavecchia
nel procedimento penale a carico di Rinaldi Claudio, iscritta al n. 100
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Terralba nel
procedimento penale a carico di Tuveri Anna Maria, iscritta al n. 377
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate
con le quattro ordinanze dei pretori di Prato (12 marzo, 15 maggio e 4
giugno 1974) e di Terralba (4 febbraio 1975) e quella sollevata dal
pretore di Civitavecchia (4 gennaio 1975) sono sostanzialmente
identiche, in quanto, pur attenendo le prime quattro all’art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e l’altra all’art. 220 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, l’art. 2
della legge è in rapporto di continenza con l’art. 220 del testo
unico;
che le norme di raffronto sono gli artt. 3, primo comma, 13, primo
e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1970, questa Corte ha, tra
l’altro, dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della citata legge n. 1423 del
1956, in riferimento a parecchie norme della Costituzione, tra cui gli
artt. 13, 16 e 25 (vedansi anche le ordinanze n. 148 del 1970 e n. 223
del 1972), e, con sentenza n. 211 del 1975, ha dichiarato infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 220 del testo unico,
correlato al predetto art. 2, in riferimento agli artt. 3 e 13 della
Costituzione;
che non vengono prospettati nuovi profili, né vengono addotti
argomenti che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità), sollevata con le ordinanze in epigrafe del pretore di Prato
e del pretore di Terralba, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
13, primo e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione, già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza
n. 76 del 1970;
b) della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 220
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) in relazione all’art. 2 della legge n. 1423 del
1956, sollevata con l’ordinanza in epigrafe del pretore di
Civitavecchia, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 211 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere