Ordinanza N. 65 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
03/04/1969
Data deposito/pubblicazione
03/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Don. NICOLA REALE,
Giudici,
primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante “piano di
nuove costruzioni stradali e autostradali”, e dell’art. 46, terzo
comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, recante “disciplina delle
espropriazioni per pubblica utilità”, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1967 dal Tribunale di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra Spinelli Raffaela e l’Azienda
nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), iscritta al n. 184
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1968 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la società Rossbeton contro
l’Amministrazione dei lavori pubblici e l’A.N.A.S., iscritta al n. 185
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Spinelli Raffaela, della società
Rossbeton, dell’A.N.A.S. e del Ministero dei lavori pubblici;
udita nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l’avv. Virgilio Andrioli, per Spinelli l’avv. Ottavio Regard
per la societa Rossbeton, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Luciano Tracanna, per l’A.N.A.S. ed il Ministero dei lavori pubblici.
Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di
Catanzaro da Raffaela Spinelli nei confronti dell’Azienda nazionale
autonoma delle strade statali, a seguito dell’illegittima occupazione
da parte dell’A.N.A.S. di suoli edificatori, in territorio di Falerna,
di proprietà dell’attrice, questa ha chiesto la condanna dell’Azienda
al pagamento in di lei favore della somma corrispondente al valore
venale della zona di terreno occupata per la costruzione
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ed accessioni e pertinenze,
nonché per la zona di rispetto della profondità di metri venticinque
per la lunghezza intera del tratto occupato, imposta dall’art. 9, comma
primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729; che in via subordinata, per
il caso in cui si fosse ritenuto che il diritto all’indennizzo fosse
negato da tale disposizione, l’attrice ha di questa sollevato la
questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e
42 della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 24 febraio
1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione;
che in altro giudizio civile, promosso davanti al Tribunale di
Genova della S.p.A. Rossbeton nei confronti dell’Amministrazione dei
lavori pubblici e dell’A.N.A.S. al fine d’ottenere l’accertamento
dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma primo, della
citata legge n. 729 del 1961, la società attrice ha, in subordine,
sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta
disposizione, nonché dell’art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma
terzo, della Costituzione; e che il Tribunale, con ordinanza del 25
marzo 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione;
che davanti alla Corte nel primo giudizio si sono costituiti la
Spinelli e l’A.N.A.S., a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, e
nel secondo, la S.p.A. Rossbeton e l’Amministrazione dei lavori
pubblici e l’A.N.A.S., e queste ultime a mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato;
Considerato che, in pendenza del primo giudizio davanti a questa
Corte e prima ancora che fosse emessa l’ordinanza relativa al secondo
giudizio, è sopravvenuta la legge 6 agosto 1967, n. 765, contenente
modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150, la quale, con l’art. 19, ha dettato disposizioni concernenti la
materia disciplinata dalle impugnate norme; e che successivamente è
stato emesso il decreto ministeriale 1 aprile 1968 per la
determinazione delle distanze minime da conservarsi nella edificazione
fuori del perimetro dei centri abitati;
che si rende perciò necessario che i Tribunali di Catanzaro e di
Genova esaminino anche alla stregua delle nuove disposizioni la
rilevanza della questione di legittimità Costituzionale sollevata con
le due ordinanze rispettivamente del 24 febbraio 1967 e 25 marzo 1968;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai tribunali di Catanzaro e di
Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.