Ordinanza N. 66 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
03/04/1969
Data deposito/pubblicazione
03/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Don. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Don. NICOLA REALE,
Giudici,
Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno
1968 dal tribunale di Tempio Pausania nel procedimento penale a carico
di Seddone Graziano, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Enzo Capalozza;
Ritenuto che nel procedimento penale, istruito con il rito
sommario, a carico di Seddone Graziano, il tribunale di Tempio
Pausania, in sede dibattimentale, ebbe a ritenere non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 304 del
Codice di procedura penale, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, per quanto concerne gli atti, cui la difesa ha diritto di
intervenire, compiuti prima che la persona indiziata abbia assunto la
qualifica di imputato;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 115 del 28 novembre
1968 ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante, la sollevata
questione di legittimità costituzionale;
che si tratta ora, come allora, di atti compiuti nel corso di una
istruttoria sommaria, alla quale sono, bensì, riferibili le garanzie
difensive degli artt. 304 e seguenti del Codice di procedura penale, ma
queste sono applicabili anche prima dell’assunzione della qualifica di
imputato, e ciò a mente dell’art. 390 dello stesso Codice;
che nell’ordinanza di rimessione la questione non è stata
prospettata sotto profili nuovi o diversi, e comunque tali da indurre
la Corte a mutare il suo convincimento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 304 del Codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all’art. 24 della Costituzione, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.