Ordinanza N. 66 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/02/1993
Data deposito/pubblicazione
16/02/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/02/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo – sezione distaccata di Adria
– nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri,
iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell’anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Rovigo – sezione distaccata di Adria – dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., nella
parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518,
secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l’imputato può
chiedere l’ammissione di nuove prove solo “a norma dell’art. 507” – e
cioè solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo
l’assunzione di altre prove – sostenendo che ciò comporta
ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonché disparità
di trattamento tra le parti e perciò la violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto;
Considerato che la predetta questione è stata già decisa con la
sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l’altro, l’art. 519,
secondo comma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui contene(va) l’inciso “a norma dell’art. 507”;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 519, secondo comma, del codice
di procedura penale – già dichiarato costituzionalmente illegittimo
quanto all’inciso “a norma dell’art. 507” con la sentenza n. 241 del
1992 – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
dal Pretore di Rovigo – sezione distaccata di Adria – con ordinanza
del 7 aprile 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA