Ordinanza N. 67 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
03/04/1969
Data deposito/pubblicazione
03/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12
dicembre 1967 dal tribunale di Ferrara, nel procedimento penale a
carico di Pavani Pasquino, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del
28 settembre 1968.
Udita nella Camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale pendente davanti
al tribunale di Ferrara, a carico di Pasquino Pavani, il tribunale,
rilevato che la persona offesa dal reato, ha sollevato d’ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 422 del Codice di
procedura penale, in riferimento all’art. 24, comma primo, della
Costituzione, nella parte in cui estende la sanatoria della nullità
prevista dall’art. 412 in relazione all’art. 408 dello stesso Codice,
anche alla mancata citazione della persona offesa dal reato;
che davanti alla Corte non si è costituita nessuna parte e non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Corte, con la sentenza n. 132 del 1968 ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 422 nella parte in
cui prevede la sanatoria della nullità di cui all’art. 412, in
relazione al precedente art. 408, anche nei confronti dell’offeso dal
reato;
che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato
di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima
(art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge n. 87 del 1953
e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 422 del Codice di procedura penale, in
riferimento all’art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte
in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all’art. 412, in
relazione al precedente art. 408 dello stesso Codice, anche nei
confronti dell’offeso dal reato, questione promossa con ordinanza del
12 dicembre 1967 del tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.