Ordinanza N. 67 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
04/07/1979
Data deposito/pubblicazione
04/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA- Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
43 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), come
modificati e integrati dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, e dell’art.
55 della legge regionale della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promossi
con le seguenti ordinanze:
1. – ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Spannocchi Antonio, iscritta al n. 693
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976;
2. – ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal pretore di Borgo San
Lorenzo nel procedimento penale a carico di Nardi Pier Giorgio ed
altri, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Firenze – con ordinanza emessa il 24
giugno 1976 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 32 e 43 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle
norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della
caccia), così come modificati ed integrati dalla legge 2 agosto 1967,
n. 799: assumendo che tali disposizioni coesisterebbero con quelle
dettate dalla legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, e
determinerebbero pertanto – in violazione dell’art. 117 Cost. – una
duplice legislazione sulla caccia che prevedendo le stesse fattispecie
le punisce in maniera del tutto difforme e contrastante”.
Ritenuto che il pretore di Borgo San Lorenzo – con ordinanza emessa
il 17 novembre 1976 – ha sollevato a sua volta, sulla base di
motivazioni analoghe ed in riferimento al medesimo parametro,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 32 del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016; e che lo stesso giudice ha però impugnato, per
converso, anche l’art. 55 della predetta legge toscana n. 35 del 1974,
in relazione agli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della
Costituzione.
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica ordinanza, avendo entrambi riguardo alla compatibilità dei
divieti e delle sanzioni rispettivamente stabiliti – in materia di
caccia – dalle norme legislative dello Stato e della Regione Toscana;
che il reato già previsto dall’art. 43 del testo unico delle norme
sulla caccia rientra fra le violazioni attualmente “soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, secondo
l’art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706;
che nel corso dei presenti giudizi è entrata inoltre in vigore la
legge 27 dicembre 1977, n. 968, la quale ha stabilito – nell’art. 31 –
l’applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle
sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni
legislative statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza,
si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché
accertino se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla
stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio
venatorio;
che, d’altra parte, l’art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35,
della Regione Toscana, limitatamente alla parte denunziata dal pretore
di Borgo San Lorenzo, è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo da questa Corte, con la sentenza n. 79 del 1977.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 luglio 1974, n.
35, della Regione Toscana, sollevata con l’ordinanza indicata in
epigrafe dal pretore di Borgo San Lorenzo e già decisa da questa Corte
con la sentenza n. 79 del 1977;
2) ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze ed al
pretore di Borgo San Lorenzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere