Ordinanza N. 67 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
02/03/1987
Data deposito/pubblicazione
02/03/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/02/1987
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.
Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO,
prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
2 marzo 1949, n.143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio
1981 dal Presidente del Tribunale di Vicenza, il 7 aprile 1981 dal
Tribunale di Biella, il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Bologna, il
29 novembre 1984 dal Tribunale di Vicenza, il 4 luglio e il 3 ottobre
1985 dal Tribunale di Catania, iscritte ai nn. 265 e 532 del registro
ordinanze 1981, n. 121 del registro ordinanze 1983, nn. 260, 808 del
registro ordinanze 1985 e n. 334 del registro ordinanze 1986,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255 e 318
dell’anno 1981, n. 184 dell’anno 1983, n. 208-bis dell’anno 1985 e
nn. 21, 1ª s.s., e 37, 1ª s.s., dell’anno 1986;
Visto l’atto di costituzione della s.a.s. SIAC;
Udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che:
1.1. – Con ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 (comunicata il 10
e notificata il 18 del successivo mese di marzo; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 26
R.O. 1981) il Presidente del Tribunale di Vicenza, al quale l’ing.
Paolo Grazioli e l’arch. Gianni Menato avevano chiesto pronunciarsi
decreto d’ingiunzione a carico della SIAC di Grotto e C. s.a.s.
corrente in Arzignano di pagare la somma di lire 7.700.244 con gli
interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito
dalla Banca d’Italia dal 16 settembre 1980 all’effettivo pagamento e
con le spese e competenze, giudicò rilevante e, in riferimento
all’art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143
nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri,
architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano
corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di
sconto stabilito dalla Banca d’Italia – nella misura in allora del
9,50 per cento – in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.),
che stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5
per cento, e dispose la sospensione del giudizio ordinando rimettersi
gli atti alla Corte costituzionale.
Con decreto 24 marzo 1981 – inserito nel fascicolo rimesso alla
Corte – il Presidente del Tribunale rigettò l’istanza con la quale
la difesa dei ricorrenti aveva dichiarato di rinunciare agli atti del
procedimento d’ingiunzione e chiesto di essere autorizzata al ritiro
del ricorso e della produzione esibita.
1.2. – Avanti la Corte si è costituito nell’interesse della
s.a.s. SIAC di Grotto e C. l’avv. Ivone Cacciavillani giusta procura
in margine alla memoria depositata il 13 aprile 1981 con la quale ha
richiamato i motivi svolti nella ordinanza di rimessione concludendo
per la declaratoria d’incostituzionalità della disposizione
impugnata.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1. – Con ordinanza emessa il 7 aprile 1981 (notificata il 23 e
comunicata il 27 aprile successivi; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 318 del 18 novembre 1981 e iscritta al n. 532 R.O. 1981)
nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad
oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali
eseguite dall’architetto Antonio Savoino in favore dell’Ospedale
Provinciale per Lungodegenti e Convalescenti “Madonna di Bioglio”, il
Tribunale di Biella ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 9 u.c. della Tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti, approvata con l. 2 marzo 1949 n. 143, nella parte in cui
prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica
entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa,
decorrono a favore del professionista e a carico del cliente gli
interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla
Banca d’Italia.
2.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
3.1. – Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 (comunicata il
successivo 6 dicembre e notificata l’11 gennaio 1983; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n.
121 R.O. 1983) nel giudizio di opposizione spiegato da Perozzi Gallo
Gioconda e Perozzi Rainaldi Gentilina avverso il decreto emesso il 25
marzo 1975, con il quale era stato ingiunto di pagare a titolo di
compenso per prestazioni professionali all’ing. Vittorio Stanziani la
somma di L. 2.668.855, oltre gli interessi maturati ragguagliati al
tasso ufficiale di sconto e non al tasso legale, il Tribunale di
Bologna ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 co. 4 l. 2 marzo
1949, n. 143 in violazione del principio di eguaglianza sancito
dall’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che sulle somme
dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni
professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al
tasso di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.
3.2. – Avanti la Corte nessuna della parti del giudizio a quo si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
4.1. – Con ordinanza emessa il 29 novembre 1984 (pervenuta alla
Corte il 7 aprile 1985; comunicata il 17 e notificata l’11 febbraio
1985; pubblicata nel n. 208-bis Gazzetta Ufficiale del 4 settembre
1985 e iscritta al n. 260 R.O. 1985) nel giudizio di opposizione ad
atto di precetto con il quale Benato Guido e altri tre avevano
chiesto dichiararsi inefficace il precetto per essere l’importo
richiesto in parte non dovuto e in parte estinto per avvenuto
pagamento e di conseguenza sospendersi l’esecuzione promossa
dall’architetto Cirillo Paride, il Tribunale di Vicenza – premesso
che lo stesso Tribunale, con decreto in data 19 aprile 1982, aveva
ingiunto il pagamento, oltre che della somma capitale, anche “degli
interessi di legge” e che pertanto appariva legittimo il conteggio
effettuato ex art. 9 l. 143/1949 – ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della disposizione di cui all’art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949 n. 143,
nella parte in cui dispone che sulle somme dovute agli ingegneri,
architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano
corrisposti gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di
sconto stabilito dalla Banca d’Italia in contrasto con la norma
generale (art. 1284 c.c.) che stabilisce il saggio degli interessi
legali nella misura del 5 per cento, e con il principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
4.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
5.1. – Con ordinanza emessa il 4 luglio 1985 (notificata il 18 e
comunicata il 24 del successivo mese di settembre; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., del 14 marzo 1986 e iscritta al n. 808
R.O. 1985) il Tribunale di Catania – dopo aver pronunciato sotto la
stessa data sentenza con la quale era stato accertato il credito di
Torrisi Mario e Alfio per compensi spettanti al loro dante causa ing.
Venero Torrisi per l’attività di ingegnere svolta per incarico del
convenuto Consorzio Acquedotto Etneo – ha rilevato che su tale
credito gli attori avevano chiesto il pagamento degli interessi
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, e ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in
cui stabilisce che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore
del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso
ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia, in violazione si
spiega nella motivazione in cui sono richiamate le ordinanze dei
Tribunali di Vicenza, Biella e Bologna – dell’art. 3 Cost.
5.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
6.1. – Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1985 (notificata il 30 e
pubblicata il 31 successivi; pubblicata nel n. 37, 1ª s.s., Gazzetta
Ufficiale del 30 luglio 1986 e iscritta al n. 334 R.O. 1986) il
Tribunale di Catania, dopo avere con sentenza di pari data condannato
il Comune di Viagrande al pagamento in favore dell’ing. Carmelo
Maccarrone della somma di L. 18.540.524 per compensi dovutigli per
l’opera di ingegnere spiegata su incarico del Comune stesso, ha
rilevato che l’attore aveva chiesto il pagamento degli interessi
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d’Italia, e, reputando nella motivazione violato il principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., ha giudicato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce
che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del
professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale
di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.
6.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
7. – Nella pubblica udienza del 10 febbraio 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui sei incidenti, non
è comparsa la difesa dell’unica parte privata costituitasi.
Considerato che:
8. – I sei incidenti vanno riuniti perché accomuna le ordinanze
di rimessione la stessa questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 co. 4 l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui
dispone che sulle somme dovute agli ingegneri e agli architetti per
le loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d’Italia, in riferimento all’art. 1284 c.c. e all’art. 3 Cost., né
rileva che nei dispositivi delle ordd. nn. 265/1981, 121/1983,
260/1985, l’art. 9 co. 4 l. 143/1949 a torto si riferisca anche ai
geometri per i quali rescrive l’art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144,
perché parti nei giudizi a quibus sono ingegneri e architetti e non
anche geometri.
9. – Poiché il danno provocato dall’inadempimento di debiti
pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo,
nonché di impiego pubblico, a stregua del principio enunciato dalla
giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme
sottordinate (seguito dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti
e – da ultimo – da questa Corte con sent. 300/1986) è determinato
alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in
virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), è preliminare all’esame
della prospettata questione di legittimità la verifica
dell’incidenza sulla stessa del richiamato principio, che questa
Corte non può non rimettere ai giudici a quibus.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 265 e 532/1981, 121/1983, 260 e
808/1985, 334/1986, ordina la restituzione degli atti al Presidente
del Tribunale di Vicenza (n. 265/1981), al Tribunale di Biella (n.
532/1981), al Tribunale di Bologna (n. 121/1983), al Tribunale di
Vicenza (n. 260/1985), al Tribunale di Catania (nn. 808/1985;
334/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE