Ordinanza N. 67 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
23/02/1989
Data deposito/pubblicazione
23/02/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/02/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
l’I.N.A.D.E.L. e Cerino Neda, iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale dell’anno 1988;
Visto l’atto di costituzione di Cerino Neda e l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio
1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento promosso da Cerino Neda
contro l’I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto
alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali sulle somme corrisposte in ritardo a titolo di indennità
premio di servizio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 429 del codice di procedura civile, in
quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento
dei crediti previdenziali, per violazione degli artt. 3 e 38 della
Costituzione verificandosi disparità di trattamento tra crediti
retributivi e crediti previdenziali e venendo meno la funzione
soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i trattamenti
di fine rapporto;
che la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per
l’accoglimento della questione, mentre l’Avvocatura Generale dello
Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata da
questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi di
cui in motivazione;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 429 del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI