Ordinanza N. 68 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
04/07/1979
Data deposito/pubblicazione
04/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio
dell’uccellagione nel territorio della Regione Friuli/Venezia Giulia)
promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1974 dal pretore di
Trieste, nel procedimento penale a carico di Berzanti Alfredo ed altro,
iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975.
Visti gli atti di costituzione degli avvocati Paolo Barile e Elia
Clarizia per Rizzardi Ermanno e Brumat Giovanni, degli avvocati
Gaspare Pacia e Remo Cuccagna per Berzanti Alfredo e Comelli Antonio,
nonché l’atto di intervento del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Alfredo Berzanti e di Antonio Comelli, indiziati del delitto di cui
all’art. 323 cod. pen. in qualità di Presidente della Giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia e di assessore regionale dell’agricoltura, il
pretore di Trieste ha sollevato – con ordinanza emessa il 2 settembre
1974 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
legge 24 luglio 1969, n. 17, della Regione Friuli-Venezia Giulia, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e 25, secondo
comma, Cost.: rilevando in tal senso che gli indiziati – secondo una
denuncia presentata dalla sezione di Verona dell’Ente nazionale
protezione animali e poi rinnovata dal delegato regionale della Lega
nazionale contro la distruzione degli uccelli – sarebbero incorsi nella
violazione di disposizioni costituzionali “con la proposizione ed
approvazione della legge regionale n. 17 del 1969”, nella parte in cui
questa autorizza e disciplina l’uccellagione, perseguendo interessi
particolari tali “da integrare ipotesi di abuso in atti di ufficio”; e
sostenendo perciò l’esigenza di accertare pregiudizialmente la
legittimità costituzionale della disciplina legislativa regionale in
discussione, “non essendovi dubbio che l’eventuale illegittimità di
tale disposizione costituisca un presupposto di diritto essenziale
all’inquadramento giuridico degli addebiti ventilati nei confronti
degli indiziati”.
Considerato che la predetta questione di legittimità
costituzionale concerne in effetti – al di là dell’errore materiale
riscontrabile nella copia dell’ordinanza di rimessione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia, in cui si fa riferimento alla legge regionale
24 luglio 1959, n. 17 – l’art. 2 della legge 24 luglio 1969, n. 17,
della Regione Friuli-Venezia Giulia;
che nel momento nel quale è stata emessa l’ordinanza, il pretore
di Trieste aveva appena compiuto alcuni atti preliminari
all’istruzione, senza ancora chiarire in che potesse consistere
l’ipotizzato abuso, ma lasciando solo intendere – genericamente – che
gli indiziati avrebbero sollecitato ed ottenuto la proposizione e
l’approvazione della legge regionale impugnata;
che tuttavia, sotto questi profili, l’esito del sindacato spettante
alla Corte non determinerebbe ripercussioni di sorta nel giudizio a
quo; poiché l’iniziativa delle leggi regionali (anche a tacere del
fatto che essa appartiene alla competenza dell’intera Giunta, anziché
spettare ai singoli membri di essa) non è atto di esercizio della
legislazione, ma esaurisce la propria efficacia – comunque la si
voglia concepire in sede dogmatica – nell’instaurare il procedimento
legislativo: consentendo che il Consiglio regionale deliberi in
materia, mediante l’approvazione e la riapprovazione delle leggi
stesse (come si è vericato nella specie, in conseguenza di un rinvio
governativo), sulla base di valutazioni coperte dalla garanzia
dell’irresponsabilità prevista negli artt. 122, quarto comma, della
Costituzione e 16, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione
Friuli- Venezia Giulia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 24 luglio 1969, n.
17, della Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevata dal pretore di
Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, e
25, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere