Ordinanza N. 68 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
23/02/1989
Data deposito/pubblicazione
23/02/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/02/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con
ordinanze del 16 novembre e del 23 novembre 1986, emesse dal
Tribunale di Firenze, e con 14 ordinanze del 13 gennaio 1988, emesse
dal Tribunale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 284, 296,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321
del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gezzette Ufficiali
della Repubblica nn. 26, 27 e 28, prima serie speciale, dell’anno
1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 16
novembre 1987 (R.O. n. 284/1988) e del 23 novembre 1986 (R.O. n.
296/1988), e il Tribunale di Pistoia, con ordinanze del 13 gennaio
1988 (R.O. nn. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320 e 321, tutte del 1988), hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 23, quarto comma, del decreto
legge 31 agosto 1987, n. 359 (convertito nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440), nella parte in cui prevede la riliquidazione della
indennità premio di servizio senza rivalutazione e senza interessi,
per violazione degli artt. 3 della Costituzione, verificandosi
disparità di trattamento tra lavoratori privati e lavoratori
pubblici in ordine alle indennità di fine rapporto, 36 e 38 della
Costituzione, venendo meno la esigenza di sostentamento soddisfatta
anche dalla indennità de qua avvenendo il pagamento con
considerevole ritardo e con moneta svilita;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;
considerato che i sedici ricorsi, siccome prospettano la stessa
questione, vanno riuniti per l’evidente connessione e decisi con
unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 1060, depositata il 6 dicembre
1988, ha dichiarato non fondata la questione sollevata per quanto
riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme
erogate a titolo di riliquidazione della indennità premio di
servizio e fondata invece per quanto riguarda il diniego della
corresponsione di interessi;
che, pertanto, la questione sollevata rispettivamente per il
primo profilo (mancata rivalutazione delle somme corrisposte a titolo
di riliquidazione della indennità de qua) va dichiarata
manifestamente infondata, mentre per l’altro profilo (quello del
diniego di interessi) va dichiarata inammissibile essendo la norma
censurata già espunta dall’ordinamento a seguito e per effetto della
avvenuta declaratoria di incostituzionalità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23, comma quarto, del decreto legge 31
agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),
convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui
non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la
riliquidazione della indennità premio di servizio;
b) la manifesta inammissibilità della questione per la parte
in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli
interessi sulle dette somme perché già dichiarata
costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza n.
1060 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI