Ordinanza N. 69 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
04/07/1979
Data deposito/pubblicazione
04/07/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/06/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1976 dal Giudice istruttore del
tribunale di Isernia nel corso del procedimento civile vertente tra
Grande Bruno e Pallante Quintino, sull’istanza proposta dal consulente
tecnico di ufficio geometra Domenico Manselli, iscritta al n. 540 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal tribunale di Milano nel
corso del procedimento civile vertente tra la S.A.P.I. e Giuseppino
Giuseppe, sulla istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio
ragioniere Franco Tarantola, iscritta al n. 210 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del
1 giugno 1977;
udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976, il Giudice
istruttore del tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426
e succ. modif., per la disparità retributiva che ne deriva in ordine
alla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio, sotto
il profilo che il peggiore trattamento ad essi riservato – rispetto a
quelli nominati dalle parti, cui si applica, invece, la tariffa
professionale – appare ingiustificato in relazione alla maggiore
responsabilità del loro incarico;
che con ordinanza emessa il 3 aprile 1976, il Giudice istruttore
del tribunale di Isernia ha sollevato la medesima questione sopra
riportata, negli stessi termini giuridici, in relazione all’intera
legge 1 dicembre 1956, n. 1426, limitatamente ai casi in cui dalla
predetta liquidazione di compensi non ne deriva onere finanziario per
lo Stato;
considerato che la sostanziale identità delle questioni rende
necessaria l’unificazione dei relativi giudizi per la definizione degli
stessi con unica decisione;
che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato non
fondata la medesima questione con ampia motivazione pertinente anche
la censura relativa all’art. 3 Cost. che, seppure non proposta
formalmente, era stata anche allora sostanzialmente prospettata;
che l’unico nuovo argomento dedotto si traduce nella pretesa di
ottenere una diversa valutazione per il caso in cui, dalla
liquidazione dei compensi, non derivino oneri finanziari per lo Stato;
che tale censura appare inconsistente attesoché il fine di
contenere in giusti limiti le spese giudiziali, già posto in luce
nella citata sentenza n. 88 del 1970, vale in primo luogo nei confronti
delle parti private;
che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un
mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che
l’ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate
dalle norme impugnate, il che richiederebbe un tempestivo intervento
del legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità politica.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e succ. modif.,
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970, e
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze dei Giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Isernia
in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere