Ordinanza N. 7 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
14/03/1968
Data deposito/pubblicazione
14/03/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/03/1968
BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONTO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTITA BENEDETTI –
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
28 marzo 1967 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico
di Capriotti Giovanni, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15
luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al
Tribunale di Varese a carico di Capriotti Giovanni, la difesa
dell’imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 503, ultimo
comma, del Codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei
giudizi direttissimi, la facoltà di concedere all’imputato un termine
non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa;
che il Tribunale di Varese ha ritenuto la questione non
manifestamente infondata, rilevando che la discrezionalità concessa al
giudice determinerebbe una situazione di disparità rispetto ad altre
situazioni prevedute dallo stesso Codice, e nelle quali la concessione
del termine a difesa è invece obbligatoria; ed ha pertanto rimesso gli
atti alla Corte costituzionale con ordinanza del 28 marzo 1967;
che l’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è
stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;
che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione,
e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe e ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.