Ordinanza N. 7 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
22/01/1970
Data deposito/pubblicazione
22/01/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/01/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di
giornalista, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore
di Firenze nel procedimento penale a carico di Adami Rook Tommaso,
iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che l’ordinanza di rimessione ha sollevato una questione
di legittimità costituzionale dell’art. 46 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, relativa all’ordinamento della professione giornalistica,
in riferimento all’art. 21 della Costituzione; che innanzi a questa
Corte si è costituito con atto del 25 luglio 1968 il signor Tommaso
Adami Rook, il quale ha chiesto che la citata disposizione venga
dichiarata illegittima; che con sentenza n. 98 del 2 luglio 1968 questa
Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale del primo comma
dell’art. 46 della citata legge limitatamente alla parte in cui si
escludeva che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un
giornale quotidiano o di un periodico o di un’agenzia di stampa di cui
al primo comma dell’art. 34 potesse essere scelto fra gli iscritti
nell’elenco dei pubblicisti;
Considerato che nell’ordinanza di rimessione non vengono addotti
motivi che possano giustificare una totale o più ampia dichiarazione
di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
sull’ordinamento della professione di giornalista, sollevata dal
pretore di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all’art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI ANGELO DE
MARCO – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.