Ordinanza N. 7 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/2002
Data deposito/pubblicazione
30/01/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/01/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 2000
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, iscritta al n. 120
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9 – 1ª serie speciale – dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Parma, con
ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, pervenuta alla Corte
costituzionale il 30 gennaio 2001 (r.o. n. 120 del 2001), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota
II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro), per violazione dell’art. 3 della
Costituzione, laddove consente l’esenzione dall’imposta di registro
dei conferimenti effettuati in seguito ad abbattimento del capitale
sociale per perdite nei limiti della ricostituzione del capitale
abbattuto;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma
determinerebbe una disparità di trattamento tra società che
provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le
perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di
adeguato capitale sociale fin dalla nascita, che – facendo fronte con
il medesimo capitale anche ad eventuali perdite di esercizio –
dovrebbero corrispondere la normale tassazione senza poter usufruire
delle agevolazioni fiscali del caso precedente, con la conseguenza
che le società potrebbero essere indotte a dotarsi di capitale
minimo all’atto della costituzione, per preservare la convenienza
successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale
agevolato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 27 del 2001.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
già stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, con
l’ordinanza n. 27 del 2001, sul rilievo che le disposizioni
legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali
che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte
rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il limite della
ragionevolezza;
che ne discende la manifesta infondatezza dell’odierna
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art.4, nota II, della parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola