Ordinanza N. 70 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1964
Data deposito/pubblicazione
30/06/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. GIOVANNI
CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO
SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della
legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promosso con
ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Pretore di Siracusa nel
procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, iscritta al n. 2 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 24 del 26 gennaio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, n. 6 del 9 febbraio 1963.
Visto l’atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito l’avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione
siciliana.
Ritenuto che dinanzi al Pretore di Siracusa, nel corso del
procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele, imputato delle
contravvenzioni previste dagli artt. 30 e 51 del R. D. 9 maggio 1929,
n. 994, si costituiva parte civile Salvatore Trigilio esercitando, in
difesa dei diritti del Comune, l’azione popolare prevista dall’art. 255
del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29
ottobre 1955, n. 6, emanato in virtù della delega conferita con la
legge regionale 18 marzo 1955, n. 17;
che il Pretore, con ordinanza 21 novembre 1962, ha sollevato
d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, in via
principale, della legge di delega e del decreto delegato, in relazione
all’art. 255 di tale decreto, in riferimento all’art. 121 della
Costituzione, ed, in via subordinata, della sola norma contenuta
nell’art. 255 del decreto delegato, in riferimento all’art. 117 della
Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta soltanto la
Regione siciliana in persona del Presidente della Giunta regionale;
che la difesa della Regione ha chiesto, in relazione alla legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, che gli atti siano rimessi al giudice a
quo perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di
legittimità;
Considerato che, con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,
emanata nelle more del presente giudizio, è stato disposto che
l’ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione siciliana
è disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P. Reg. 29 ottobre
1955, n. 6, a far tempo dall’entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo;
che, pertanto, è necessario che il Pretore proceda, alla stregua
della legge sopravvenuta, ad una nuova valutazione, sul punto della
rilevanza, della proposta questione di legittimità costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Siracusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – GIOVANNI
CASSANDRO – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.