Ordinanza N. 70 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
15/06/1966
Data deposito/pubblicazione
15/06/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/06/1966
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI, Giudici,
impugnato con il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale
della Regione della Valle d’Aosta, notificato il 23 maggio 1966,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale in pari data ed
iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1966, per conflitto di
attribuzione tra la Regione e lo Stato sorto a seguito del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col quale il
Prefetto dott. Guido Padalino è stato nominato Commissario del Governo
per la Regione della Valle d’Aosta, con l’incarico di indire la
convocazione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
Udita nella camera di consiglio del 13 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avv. Guido
Lucatello;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 maggio 1966, il
Presidente pro tempore della Giunta regionale della Regione valdostana
ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo l’annullamento del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col
quale il dott. Guido Padalino veniva nominato Commissario del Governo
con l’incarico di indire la convocazione del Consiglio regionale della
Valle, fissandone la data e l’ordine del giorno, e di assicurare il
libero accesso alla sede assembleare dei consiglieri regionali; nonché
di tutti i provvedimenti adottati conseguentemente dal Consiglio
regionale;
che contestualmente il Presidente pro tempore della Giunta
regionale della Valle d’Aosta chiedeva la sospensione del provvedimento
data la sua gravità ed il pericolo di turbamento dell’ordine pubblico;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha depositato deduzioni il 6 giugno
1966, sostenendo l’insussistenza del grave pericolo nel ritardo e della
fondatezza prima facie del ricorso che, a suo avviso, debbono
concorrere per potersi dar luogo al provvedimento di sospensione degli
atti che hanno dato origine al conflitto di attribuzioni;
che la Giunta della Regione della Valle d’Aosta con deliberazione 8
giugno 1966 ha revocato l’incarico conferito con deliberazione 22
maggio dello stesso anno agli avvocati Guido Lucatello e Giuseppe
Guarino;
Considerato che il provvedimento impugnato ha conseguito per intero
i suoi effetti;
che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre la Corte a
concedere la invocata sospensione del provvedimento;
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28 delle
Norme integrative del 16 marzo 1956;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito
sollevate, compresa quella sulla validità della revoca del mandato ai
difensori della Giunta regionale;
rigetta l’istanza di sospensione del provvedimento 18 maggio 1966
del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentata dal Presidente
della Giunta regionale della Valle d’Aosta col ricorso notificato il 23
maggio 1966.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.