Ordinanza N. 70 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
17/06/1968
Data deposito/pubblicazione
17/06/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/05/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ
– Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
14 giugno 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento penale a
carico di Sciabica Antonia e Gennusa Antonino, iscritta al n. 213 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 282 dell’11 novembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del
Giudice Antonio Manca.
Ritenuto in fatto che, con l’ordinanza pronunziata il 14 giugno
1967 dal pretore di Bisacquino, è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 398, primo comma, del Codice di
procedura penale, in riferimento all’art. 231, primo comma, dello
stesso Codice, tale disposizione consente che nei procedimenti
pretorili l’imputato venga tratto a giudizio, senza che lo stesso sia
stato interrogato in istruttoria, ovvero senza che il fatto gli sia
stato contestato in un mandato di cattura, di comparizione o di
accompagnamento rimasto senza effetto;
che la predetta ordinanza è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parte, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 1966, questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 398 del Codice di
procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del
pretore, non prevede la contestazione del fatto e l’interrogatorio
dell’imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione;
che, pertanto tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non
può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
detta sentenza (artt. 136, primo comma, della Costituzione e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, d’altra parte, con la successiva sentenza n. 46 del 12 aprile
1967, è stata dichiarata non fondata, in relazione alla garanzia
costituzionale dei diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Costituzione), la questione di legittimità costituzionale della
disposizione dell’art. 398 del Codice di procedura penale, la quale, in
correlazione con l’art. 231, non prevede l’obbligo della contestazione
del fatto all’imputato, qualora non si proceda al compimento di atti di
istruzione sommaria;
che i principi enunciati in questa seconda decisione devono essere
riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione
in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma e 29 della citata legge n. 87 del
1953 e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 398, primo comma, del Codice di procedura
penale sollevata con l’ordinanza del pretore di Bisacquino ed ordina la
restituzione degli atti allo stesso ufficio giudiziario.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.