Ordinanza N. 71 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
30/06/1964
Data deposito/pubblicazione
30/06/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. GIOVANNI
CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO
SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della
legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Tomaselli Agatino
e Mazza Salvatore contro il Comune di Catania, iscritta al n. 100 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, n. 24 del 1 giugno 1963;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Ciarcia’ Luigi
contro il Comune di Siracusa, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201
del 27 luglio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
n. 34 del 3 agosto 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana
e gli atti di costituzione in giudizio di Tomaselli Agatino, Mazza
Salvatore, Ciarcia’ Luigi e del Comune di Catania;
udita nell’udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l’avv. Giovambattista Rizzo, per Tomaselli, Mazza e Ciarcia’,
l’avv. Michele Giorgianni, per il Comune di Catania, e l’avv. Giuseppe
Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto che nei giudizi promossi davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana da Tomaselli Agatino e Mazza
Salvatore contro il Comune di Catania e da Ciarcia’ Luigi contro il
Comune di Siracusa veniva sollevata questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione
18 marzo 1955, n. 17, in relazione all’art. 60 di detto decreto che ha
introdotto l’istituto della mozione di sfiducia dei Consigli comunali
contro le rispettive Giunte, non previsto dalla precedente
legislazione; che il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, con ordinanze del 23 novembre 1962, riteneva la
questione rilevante e non manifestamente infondata e sospendeva i
giudizi rimettendo gli atti a questa Corte costituzionale;
che nei giudizi davanti questa Corte si sono costituite le parti
private e il Comune di Catania e non si è costituito il Comune di
Siracusa;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione siciliana in
persona del Presidente della Giunta regionale;
che la difesa delle parti private, richiamandosi alla sentenza n.
32 del 1961 di questa Corte, con la quale è stato escluso che lo
Statuto siciliano ammetta l’istituto della delegazione legislativa al
Governo regionale, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi il D. L. P. Reg. n. 6 del 1955 e la legge regionale n. 17
del 1955, in relazione all’art. 60 del citato decreto;
che la difesa del Comune di Catania e quella della Regione
siciliana hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere e improcedibile il giudizio davanti questa Corte essendo
intervenuta la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che ha fatto
proprie tutte le norme regolatrici dell’ordinamento amministrativo
degli Enti locali della Regione – ad eccezione di quelle penali – già
approvate col decreto legislativo impugnato a far tempo dalla entrata
in vigore del medesimo;
che in via subordinata la difesa della Regione e quella del Comune
di Catania hanno chiesto che gli atti siano rimessi al giudice a quo
perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale e in via ulteriormente subordinata che la
questione proposta sia dichiarata non fondata;
Considerato che con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,
intervenuta nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, è stato
disposto che l’ordinamento amministrativo degli Enti locali della
Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P.
Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dalla entrata in vigore del
decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte
dalle vigenti disposizioni;
che è pertanto necessario che il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana esamini, alla stregua della
nuova legge, la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n.
17, e del decreto legislativo delegato 29 ottobre 1955, n. 6;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – GIOVANNI
CASSANDRO – BIAGIO PETROCELLI –
ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ-
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.