Ordinanza N. 71 del 1968
Corte Costituzionale
Data generale
20/06/1968
Data deposito/pubblicazione
20/06/1968
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1968
ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof.
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
impugnato con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 29 gennaio 1968, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 17 febbraio 1968 ed iscritto al n. 4 del Registro
ricorsi 1968, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione
siciliana sorto a seguito della deliberazione dell’E.R.A.S. 6 luglio
1962, n. 1054, concernente la determinazione del trattamento di
cessazione del rapporto di impiego del personale dipendente, e del
relativo atto di approvazione da parte dell’Assessore regionale per
l’agricoltura e per le foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254.
Udita nella camera di consiglio del 20 giugno 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
Uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avv. Giuseppe
Guarino, per la Regione siciliana.
Ritenuto che, col ricorso notificato il 29 gennaio 1968 indicato in
epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso, come per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell’atto
dell’Assessore regionale per l’agricoltura e per le foreste in data 1
ottobre 1962 con il quale è stata approvata la deliberazione
dell’E.R.A.S. 6 luglio 1962, n. 1054, concernente la determinazione del
trattamento di quiescenza dovuto al personale dipendente dall’Ente;
che con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e nel corso
della discussione orale l’Avvocato dello Stato ha chiesto la
sospensione del provvedimenti impugnati;
Considerato che gravi ragioni consigliano che, in attesa della
definizione della causa, venga disposta la sospensione degli impugnati
provvedimenti;
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, in
accoglimento dell’istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con la memoria illustrativa in data 7 giugno 1968 e durante la
discussione orale in riferimento al ricorso indicato in epigrafe,
ordina la sospensione della deliberazione dell’E.R.A.S. in data 6
luglio 1962, n. 1054, con la quale sono stati stabiliti le norme e i
criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza dovuto al
personale dipendente dall’Ente stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI