Ordinanza N. 71 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/03/1974
Data deposito/pubblicazione
13/03/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/03/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d’assise di Forlì
nel procedimento penale a carico di Giannini Rita, iscritta al n. 331
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;
2) ordinanze emesse il 12 e il 13 giugno 1973 dalla Corte d’assise
di Ravenna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Galassi
Otello ed altri, di Merendi Giovanni Claudio, di Bosi Loris e di
Guerrini Antonio Italo, iscritte ai nn. 336, 337, 338 e 339 del
registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte
d’assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di
Giannini Rita, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e
113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 313 del codice penale;
che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte
d’assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti
procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri
e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel
corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di
Guerrini Antonio Italo, è stata sollevata analoga questione di
legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli
artt. 111 e 113 della Costituzione;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono
state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile
1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con
l’ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti
nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 313 del codice penale, sollevate in
riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte
d’assise di Forlì e dalla Corte d’assise di Ravenna con le ordinanze
di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22
del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l’ordinanza n.
39 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere