Ordinanza N. 71 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
19/03/2002
Data deposito/pubblicazione
19/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), promosso con
ordinanza emessa il 1 marzo 2001 dal giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, iscritta al n. 508 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
per i minorenni de L’Aquila, nel corso di un procedimento penale a
carico di un minorenne imputato di concorso nel reato di
maltrattamento di animali aggravato, con ordinanza emessa il 1 marzo
2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 22 maggio 2001,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 31,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 727, secondo comma, del codice penale
(Maltrattamento di animali), nella parte in cui prevede
l’applicazione automatica, anche al minorenne, della pena accessoria
della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna;
che, affermata la rilevanza della questione – in quanto nel
caso all’esame del remittente ricorrerebbero i presupposti per
pronunciare una condanna alla pena di cinque milioni di lire di
ammenda, cui conseguirebbe, stante l’ipotesi aggravata del secondo
comma dell’art. 727 cod. pen., l’applicazione, automatica, della pena
accessoria della pubblicazione della sentenza – il giudice a quo ne
motiva la non manifesta infondatezza osservando che la disposizione
denunciata, talmente “chiara” ed “inequivocabile” da non essere
suscettibile di alcuna interpretazione correttiva, parifica, negli
effetti penali, la posizione del condannato minorenne a quella del
condannato maggiorenne, mentre la giurisprudenza costituzionale e le
norme internazionali sulla tutela dei minori richiedono che il
trattamento penale di costoro debba essere sempre improntato alle
specifiche esigenze dell’età;
che, pertanto, ad avviso del remittente, la norma denunciata
violerebbe l’art. 31, secondo comma, della Costituzione, perché con
la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna si
colpirebbe, e al massimo livello, il minore “nel suo onore giuridico,
ossia nella vita sociale, presente e futura, con ovvie ricadute sul
suo reinserimento”;
che sarebbe violato anche l’art. 3, secondo comma, della
Costituzione, perché l’assoluta parificazione fra minorenni
e maggiorenni sarebbe fonte di disparità sostanziali;
che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stato
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione
di parti.
Considerato che l’art. 727, secondo comma, del codice penale si
limita a stabilire che la condanna per il reato contravvenzionale di
maltrattamento di animali comporta, ove ricorra l’ipotesi aggravata,
la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
che, nel sollevare la questione di legittimità
costituzionale, il remittente non considera le regole che, per i
minorenni, il codice penale, nella disposizione di parte generale
dell’art. 98 (Minore degli anni diciotto), detta, al secondo comma,
proprio con riferimento all’applicazione delle pene accessorie;
che, in base a tale disposizione, al minore possono essere
applicate soltanto le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici
uffici per una durata non superiore a cinque anni e la sospensione
dall’esercizio della potestà genitoriale (quindi: mai le altre pene
accessorie), ove ricorra il presupposto della condanna ad una pena
detentiva superiore a cinque anni;
che, pertanto, poiché la pena accessoria della pubblicazione
della sentenza penale di condanna non è destinata a trovare mai
applicazione, stante l’indicata preclusione di carattere generale,
nei confronti del condannato minorenne, la questione sollevata deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile, non esistendo
nell’ordinamento la norma della cui legittimità costituzionale il
remittente dubita.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 727, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale per i minorenni de L’Aquila con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola