Ordinanza N. 72 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
19/03/2002
Data deposito/pubblicazione
19/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle
gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi
dell’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),
promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La
Spezia, il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre
2000 dal Tribunale di Genova e il 23 maggio 2001 dalla Corte di
appello di Genova, rispettivamente iscritte al n. 802 del registro
ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale, dell’anno 2000 e nn. 10, 11 e 33, 1ª serie speciale,
dell’anno 2001.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il
12 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo
sanitario costituite ai sensi dell’art. 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento all’art.117 della
Costituzione [r.o. n. 802 del 2000], il Tribunale di Milano, V
sezione civile, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della
legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento
all’art.117 della Costituzione [r.o. n. 143 del 2001], il Tribunale
di Genova, con Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge
della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli
artt. 3, 24, e 117 della Costituzione [r.o. n. 180 del 2001] e la
Corte di appello di Genova, sezione I civile, con ordinanza il
23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000,
n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione
[r.o. n. 584 del 2001];
che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche,
censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo
2000, n. 26 nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità
sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la
legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle
soppresse unità sanitarie locali;
che i giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 – nell’ambito del riordino del Servizio
sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 – vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite
aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle
gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal
fine l’istituzione di gestioni a stralcio, successivamente
trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, i rimettenti richiamano il consolidato
orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette
disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo
particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già
facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore
le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione
delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti
giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché
oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto
trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti
istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso dei giudici rimettenti, detto trasferimento
altererebbe l’eguaglianza delle parti “sia nella sostanza
obbligatoria che nel processo”, in quanto, relativamente ad
un’obbligazione di diritto comune, viene sostituito d’imperio il
soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto
istituendosi “una forma di liberazione del debitore diversa
dall’adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica”;
che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale
esige un’effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a
lite iniziata, la Regione sottrae se stessa “alla soggettività
processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come
parte sostanziale del rapporto obbligatorio”;
che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del
Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende
sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale
aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il
principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi
da passività che ne potessero frenare od ostacolare l’attività;
che con distinti atti, di contenuto in larga misura
coincidenti, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria,
parte nei processi principali, chiedendo l’inammissibilità o
comunque l’infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che l’identità delle norme impugnate, delle censure
proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la
coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione
rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto
gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che
prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità
sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici
alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state censurate dai giudici a
quibus in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”, la quale, tra l’altro, all’art. 3 ha sostituito
l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme
costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la
restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché riesaminino i
termini della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del
quadro normativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al
Tribunale di Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte di appello
di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola