Ordinanza N. 73 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
19/04/1972
Data deposito/pubblicazione
19/04/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/04/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 18 marzo 1969, dal pretore di Milano nel procedimento penale a
carico di Bianchi Gianfranco, iscritta al n. 252 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del
7 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza 18 marzo 1969, emessa nel procedimento
penale contro Bianchi Gianfranco, il pretore di Milano ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, ritenendo che il diritto di difesa sia compromesso dalla
ristrettezza del termine concesso all’imputato per provvedere alla
difesa e dalla circostanza che, per il giudizio direttissimo, non è
possibile l’osservanza delle disposizioni dell’art. 304 quater del
codice di procedura penale.
Considerato che, per quanto riguarda i termini concessi
all’imputato per provvedere alla difesa, la Corte, con sentenza n. 92
del 1967, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 503, terzo comma, del codice di procedura
penale rilevando che il giudizio direttissimo è disposto per i casi in
cui la semplicità dei fatti e l’immediatezza degli elementi di prova
sono tali da rendere più che sufficiente per la difesa la conoscenza
che ne risulta dallo svolgersi del dibattimento;
che in merito alla formalità del deposito dell’interrogatorio
prescritto dall’art. 304 quater la questione è stata decisa dalla
sentenza n. 86 del 1968, la quale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale
nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia
giudiziaria, ivi previste, il compimento di atti istruttori senza
l’applicazione degli art. 390, 304 bis, ter e quater del codice di
procedura penale. Ed a tale sentenza hanno fatto seguito la legge 5
dicembre 1969, n. 932, la quale ha modificato l’art. 231 cod. proc.
pen.: “il pretore, quando si tratta dei reati attribuiti alla sua
competenza, prima di… provvedere al giudizio direttissimo,… ordina
o compie gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione sommaria, che
reputa necessari osservate le disposizioni degli artt. 224,225 e 390
c.p.p.” ed il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito, con
modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62, per cui i difensori delle
parti hanno diritto ad assistere all’interrogatorio dell’imputato
(articolo 1 che modifica l’art. 304 bis c.p.p.) e “gli atti relativi
alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere…
debbono essere depositati nella cancelleria” (art. 4 che modifica il
primo comma dell’art. 304 quater c.p.p.);
che l’ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili, ma
critica le sentenze di questa Corte, senza addurre argomenti che
possano convincere la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di
procedura penale (Casi e modi del giudizio direttissimo. Atti del
giudizio direttissimo), sollevata in riferimento all’art. 24 della
Costituzione dall’ordinanza 18 marzo 1969 del pretore di Milano e già
decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.