Ordinanza N. 73 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
19/03/2002
Data deposito/pubblicazione
19/03/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/02/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco
AMIRANTE;
della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio
1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione
tariffa), e dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo
1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale
approvata nella seduta del 1 febbraio 1995, concernente: “Legge
regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni. Variazione tariffa”), promosso con ordinanza emessa il
12 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 597 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, 1ª serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento
civile promosso da titolari di aziende faunistico-venatorie per
restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto a titolo
di tassa di concessione regionale, con ordinanza emessa il 12 aprile
2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 giugno 2001,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 117 e 119 della
Costituzione e in relazione all’art. 4, comma 5, della legge
14 giugno 1990, n. 158 (recte: all’art. 3, comma 5, della legge
16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della
legge 14 giugno 1990, n. 158), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo
1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive
modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell’art. 1
della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni
ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1
febbraio 1995, concernente: “Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa”);
che le norme censurate prevedono, con effetto dal 1 gennaio
1995, il raddoppio degli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle
tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata
alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive
modificazioni;
che, ad avviso del giudice a quo in base alla legislazione
statale (art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970) le leggi
regionali che aumentano le tasse sulle concessioni regionali debbono
intervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento,
in caso di superamento della soglia, ordinariamente stabilita, del
venti per cento, all’aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle
concessioni governative con riguardo agli importi dovutiper le
medesime concessioni per l’anno precedente: sicché, decorso il
termine del 31 ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto
alcun aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni
statali, le Regioni non potrebbero, essendosi ormai consumato il loro
potere, disporre un aumento superiore al limite ordinario del venti
per cento;
che, avendo il legislatore regionale omesso di stabilire per
il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti a quelli
disposti, per le tasse sulle concessioni governative, dall’art. 10
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), ed essendosi in
tal modo esaurito il relativo potere, l’aumento del cento per cento
degli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsto dalle
disposizioni denunciate, si porrebbe in contrasto con l’art. 117
della Costituzione, per violazione del limite dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e con l’art. 119
della Costituzione, giacché in materia tributaria le Regioni
potrebbero legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della
Repubblica, con competenza meramente attuativa;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la
Regione Lazio, concludendo, preliminarmente, nel senso
dell’inammissibilità della questione per difetto di motivazione
sulla rilevanza; e sostenendone, nel merito, l’infondatezza, perché
sollevata in base ad una interpretazione erronea dell’attuale
contesto normativo;
che, in particolare, ad avviso della Regione non vi sarebbe
alcun discostamento dalla legislazione statale, perché questa – come
starebbero a dimostrare il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e il d.lgs.
23 gennaio 1992, n. 31 – già prevederebbe la giuridica possibilità
di incrementare del cento per cento l’importo della tassa di
concessione regionale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
prospettata dal Tribunale di Roma in relazione, per un verso,
all’affermato superamento del limite dei principi fondamentali che
emergono dalla legislazione statale nella materia delle tasse sulle
concessioni regionali, e, per l’altro, all’ambito della competenza
legislativa delle Regioni in materia tributaria, che sarebbe
meramente attuativa, invocandosi come parametri gli articoli 117 e
119 della Costituzione;
che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), i cui articoli 3 e 5 hanno sostituito l’intero testo
degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il
mutamento delle norme costituzionali invocate come parametri di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della questione (v., da ultimo,
ordinanze n. 9, n. 13, n. 14 e n. 26 del 2002).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola