Ordinanza N. 74 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1965
Data deposito/pubblicazione
19/11/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/11/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 13 luglio 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 19 successivo ed iscritto al n. 16 del
Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto
dell’Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell’11
maggio 1965, nonché di atti connessi, in materia di organico e
trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di
Cagliari.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l’avvocato
Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della Sardegna.
Ritenuto che, col ricorso notificato il 13 luglio 1965 al
Presidente pro tempore della Giunta regionale sarda, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzioni in
relazione al decreto dell’Assessore agli enti locali della Regione n.
21 EE.LL. dell’11 maggio 1965, nonché degli atti connessi, in
particolare delle deliberazioni del Comitato di controllo di Cagliari
del 27 febbraio 1964 e del 13 marzo 1964;
che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via pregiudiziale a
questa Corte di sospendere la esecuzione del decreto assessoriale
predetto;
che a tale richiesta si è opposta la Regione sarda, costituitasi
con atto di controdeduzioni depositato il 30 luglio 1965;
che le ragioni hinc inde addotte sono state svolte nelle successive
memorie, anche con riferimento all’istanza di sospensione;
che con l’impugnato decreto dell’Assessore agli enti locali, emesso
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 del
D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e 14 della legge regionale 31 gennaio
1956, n. 36, si è preso atto delle deliberazioni del Consiglio
comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964, con le quali
venivano modificate le tabelle organiche rispettivamente del personale
impiegatizio ed ausiliario e del personale operaio;
Considerato che gravi ragioni consigliano la sospensione del
decreto assessoriale, la cui esecuzione in pendenza del ricorso può
dar luogo a situazioni contrastanti col pubblico interesse;
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28
delle Norme integrative del 16 marzo 1956;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,
in accoglimento dell’istanza presentata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 13 luglio 1965,
indicato in epigrafe,
ordina la sospensione del decreto assessoriale n. 21 dell’11 maggio
1965,
fissa per la trattazione del ricorso l’udienza del 15 dicembre
1965.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.