Ordinanza N. 74 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1970
Data deposito/pubblicazione
25/05/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/05/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordina mento degli
usi civici, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal
commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in
Roma nel procedimento vertente tra il comune di Filettino ed il comune
di Guarcino, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio
1970;
Udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il commissario regionale
per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha sollevato di
ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, ultimo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in riferimento all’art. 108
della Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso che il Ministro per l’agricoltura
e le foreste non si è avvalso del potere di cui alla norma denunciata,
nella prima applicazione della legge, in quanto, in materia, si è
provveduto con regi decreti o – decreti del Capo dello Stato; ed in
particolare che la provincia di Frosinone, di cui fanno parte i comuni
in lite (compresi originariamente nella circoscrizione territoriale del
commissariato con sede in Roma, con R.D. 16 giugno 1927, n. 1255), è
stata trasferita nella circoscrizione del commissariato di Napoli (con
R.D. 13 aprile 1939, n. 677) ed infine restituita a quello di Roma (con
D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536);
che, conseguentemente, a detto giudice non è sembrato “che ciò
potesse legittimamente farsi senza violare il R.D. 13 aprile 1939, n.
677 sopra ricordato, che determinava legislativamente la competenza del
commissariato di Napoli”; e che pertanto a suo avviso “non andrebbe
lontano dal vero chi ritenesse l’incompetenza del commissariato di Roma
e ferma la competenza di quello di Napoli”;
che, secondo lo stesso giudice a quo “in contrario, però, potrebbe
opinarsi che, in tanto fu provveduto con decreto del Presidente della
Repubblica, in quanto s’intese, da parte del Ministero, far riferimento
all’art. 27, ultimo comma, della legge fondamentale n. 1766 sopra
ricordata, che sarebbe in contrasto con l’art. 108 della Costituzione”;
e così posta la questione, “non sembra che possa ritenersi
manifestamente infondata”;
Considerato che la motivazione circa la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione appare perplessa, atteso che del
D.P.R. n. 536 del 1958 sono fornite due interpretazioni contrastanti e
non vengono addotti argomenti a sostegno di quella presumibilmente
accolta;
che ricorrono perciò i presupposti perché il giudice a quo
riesamini il problema come sopra indicato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al commissariato regionale per
la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.